Giurisdizione italiana in caso di contratti con istituti di credito svizzeri: commento all'ordinanza n. 18636 del 2024

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 18636 del 8 luglio 2024 offre spunti di riflessione significativi riguardo alla giurisdizione in materia di contratti di consumo, in particolare quando coinvolgono istituti di credito esteri. Con questa decisione, i giudici hanno ribadito il principio della giurisdizione italiana per le azioni di responsabilità contrattuale, anche quando il contratto è stato formalmente concluso all'estero, ma l'attività commerciale si è diretta verso il mercato italiano.

Il contesto della sentenza

Il caso in esame riguardava un consumatore italiano che aveva intentato azione di responsabilità nei confronti di due istituti di credito di diritto svizzero. Sebbene i contratti di investimento fossero stati formalmente stipulati in Svizzera, l'intermediazione era avvenuta attraverso soggetti operanti in Italia, i quali avevano indotto la consumatrice a fidarsi delle offerte della banca svizzera. La Corte, richiamando l'articolo 15 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, ha stabilito che la giurisdizione del giudice italiano è sussistente nel caso in cui l'istituto di credito abbia svolto attività di sollecitazione al pubblico in Italia.

L'azione di responsabilità contrattuale intentata da un consumatore domiciliato in Italia nei confronti di un istituto di credito di diritto svizzero appartiene alla giurisdizione del giudice italiano - in virtù del criterio della "direzione dell'attività", cui all'art. 15, par. 1, lett. c, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (ratificata dall'UE con decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 ed entrata in vigore nei rapporti con la Confederazione elvetica il 1° gennaio 2011) - allorquando il detto istituto abbia svolto attività di sollecitazione al pubblico attraverso soggetti che si presentino quali suoi agenti o mediatori o che, appartenendo allo stesso gruppo o essendo in altro modo ad esso legati, abbiano comunque indotto un pubblico affidamento circa la riferibilità del proprio operato all'unitario centro di interessi facente capo alla medesima banca.

Implicazioni pratiche della sentenza

Questa decisione ha diverse implicazioni importanti per i consumatori e per gli operatori del settore bancario:

  • Affidabilità delle istituzioni: i consumatori possono ritenere più sicure le transazioni con istituti di credito che svolgono attività di marketing e intermediazione sul territorio italiano.
  • Giurisdizione favorevole: i consumatori italiani hanno la possibilità di far valere i propri diritti dinanzi ai giudici italiani, semplificando il processo di risarcimento in caso di contenzioso.
  • Chiarezza normativa: la sentenza contribuisce a chiarire i confini della giurisdizione tra diversi Stati, in un contesto di crescente internazionalizzazione dei servizi bancari.

Conclusioni

In sintesi, l'ordinanza n. 18636 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei consumatori italiani nei rapporti con istituti di credito esteri. Essa sottolinea l'importanza della direzione dell'attività commerciale e rafforza la posizione del consumatore nel contesto di un mercato sempre più globalizzato. È fondamentale che i consumatori siano informati sui loro diritti e sulle modalità di tutela disponibili, per poter affrontare al meglio eventuali problematiche legate a contratti stipulati con istituti di credito esteri.

Studio Legale Bianucci