Commento alla Ordinanza n. 10901 del 2024: Mutamenti della domanda nel risarcimento da colpa medica

La recente Ordinanza n. 10901 del 23 aprile 2024 della Corte di Cassazione si pone come un importante punto di riferimento per le questioni legate al risarcimento del danno derivante da colpa medica. In particolare, la sentenza chiarisce come le modifiche alla domanda di risarcimento non debbano essere considerate inammissibili, anche quando si evidenziano errori diversi rispetto a quelli inizialmente prospettati.

Il contesto giuridico

Nel caso in esame, l'attore aveva inizialmente allegato un errore medico relativo all'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, per poi, in sede di conclusioni, modificare la propria posizione, affermando che l'errore fosse da ricondurre a un'inadeguata assistenza postoperatoria. La Corte ha ritenuto che questa modifica non costituisse un mutamento inammissibile della domanda, sottolineando che il fatto costitutivo deve essere considerato nella sua essenzialità materiale.

Le implicazioni della sentenza

Il principio enunciato nella sentenza ci offre diverse importanti riflessioni:

  • Flessibilità nella domanda di risarcimento: La Corte riconosce la necessità di una certa flessibilità nella formulazione della domanda, che deve poter evolvere in base agli esiti dell'istruttoria e della consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u.).
  • Essenzialità materiale del fatto costitutivo: È fondamentale che il fatto costitutivo venga considerato nella sua sostanza, piuttosto che nelle specifiche modalità di esecuzione inizialmente indicate dall'attore.
  • Rilevanza della prova tecnica: L'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici evidenzia l'importanza della consulenza tecnica nel determinare la responsabilità medica.
In genere. Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u. (In applicazione del principio, la S.C., in una fattispecie di decesso di un paziente dovuto a shock settico conseguito ad una lesione intestinale, ha rigettato i motivi di ricorso con cui si censurava la sentenza d'appello per aver basato il giudizio di responsabilità su un fatto diverso, sia rispetto a quello posto a fondamento della condanna in primo grado - diversamente individuando l'errore di esecuzione dell'intervento, nonostante la mancanza di appello incidentale sul punto - sia riguardo a quello dedotto con l'atto di citazione, individuando ulteriori profili di responsabilità nella mancata applicazione di drenaggi, dedotta da parte attrice solo in comparsa conclusionale, e nell'omessa vigilanza post-operatoria, rilevata solo con l'appello incidentale).

Conclusioni

In conclusione, l'ordinanza n. 10901 del 2024 rappresenta un passo significativo nella giurisprudenza italiana riguardante la responsabilità medica. Essa mette in risalto l'importanza di considerare il fatto costitutivo nella sua essenza, piuttosto che nelle sue specifiche modalità inizialmente indicate. Questo approccio flessibile consente una maggiore tutela dei diritti dei pazienti, che possono così vedere riconosciute le loro istanze di risarcimento anche in presenza di modifiche nella formulazione della domanda.

Studio Legale Bianucci