Commento alla sentenza n. 1469 del 2025: Rischi non compresi e inoperatività della polizza

La recente ordinanza n. 1469 del 2025 della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione sulle clausole di delimitazione del rischio nelle polizze assicurative. In particolare, la sentenza si concentra sull’eccezione di inoperatività della polizza in relazione a specifiche clausole contrattuali. Questo articolo ha l'obiettivo di chiarire i principali aspetti giuridici trattati dalla Corte e il loro impatto sulle relazioni tra assicuratori e assicurati.

La natura delle clausole di rischio non compreso

La Corte ha stabilito che le clausole di delimitazione del rischio indennizzabile, come quelle che definiscono eventi “non coperti” da una polizza, devono essere interpretate in senso stretto. Questo significa che la deduzione che un evento, sebbene rientrante nel contratto, non sia indennizzabile a causa di una specifica clausola, costituisce un’eccezione in senso stretto. Tale eccezione non solo impedisce la domanda di indennizzo, ma riflette anche un diritto potestativo che spetta esclusivamente all’assicuratore.

  • Il diritto dell'assicuratore di escludere l'indennizzo deve essere chiaramente definito nel contratto.
  • La mancata osservanza di disposizioni amministrative può costituire un motivo legittimo di rifiuto dell’indennizzo.
  • Le eccezioni di inoperatività non possono essere considerate come meri strumenti di difesa.

Le conseguenze della sentenza

Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio una precedente sentenza di merito, la quale aveva erroneamente considerato l'eccezione dell'assicuratore come una mera difesa. Questo errore giuridico ha portato a una considerazione errata della possibilità di proporre eccezioni anche oltre le preclusioni assertive. La Corte ha quindi ribadito che l’eccezione di inoperatività della polizza, specialmente in riferimento a eventi causati dalla non osservanza di obblighi normativi, deve essere considerata di fondamentale importanza nel contesto della richiesta di indennizzo.

Clausole di delimitazione del rischio indennizzabile - “Rischi non compresi” - Eccezione di inoperatività della polizza - Natura - In senso stretto - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie. La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato alla stregua di "mera difesa" - ritenendone, quindi, ammissibile la proposizione anche dopo lo spirare delle preclusioni assertive - l'eccezione con cui una compagnia assicuratrice aveva ricusato l'operatività della polizza, invocando la clausola contrattuale che escludeva la copertura assicurativa in relazione agli eventi "causati dalla mancata intenzionale osservanza" delle disposizioni o delle autorizzazioni amministrative relative all'attività svolta dall'assicurato).

Conclusioni

La sentenza n. 1469 del 2025 rappresenta un importante precedente per le polizze assicurative e il loro funzionamento. Chiarisce che le clausole di delimitazione del rischio devono essere interpretate con rigore e che le compagnie assicurative hanno il diritto di opporsi a indennizzi qualora si verifichino eventi non coperti dalle specifiche contrattuali. Questa decisione non solo tutela le compagnie, ma offre anche agli assicurati una maggiore consapevolezza riguardo ai loro diritti e doveri contrattuali.

Studio Legale Bianucci