La sentenza della Corte di Cassazione n. 1417 del 2023 offre spunti rilevanti riguardo alla responsabilità nel contesto dei pacchetti turistici, evidenziando la solidarietà tra agenzia di viaggio e tour operator. Un tema di grande attualità, soprattutto considerando l'aumento delle controversie in ambito turistico.
In questa occasione, i ricorrenti, A.A. e B.B., genitori di due minori, chiedevano il risarcimento per danni subiti a causa di un'infezione gastrointestinale contratta durante una vacanza presso il Villaggio Club Capo Alaua. La Corte d'Appello aveva inizialmente escluso la responsabilità solidale tra l'agenzia di viaggi Gi.Ri.Do.Ro e il tour operator Polycastrum Viaggi Srl, affermando che l'agenzia non era responsabile per eventi che non poteva controllare.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, sottolineando che la responsabilità nel pacchetto turistico è solidale, a tutela del consumatore.
Secondo il D.Lgs. n. 206/2005, noto come Codice del Consumo, l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti a risarcire i danni subiti dal consumatore, a meno che non provino che l'inadempimento è stato causato da un evento non imputabile a loro. La Corte di Cassazione ha ribadito che nel contratto di viaggio "tutto compreso", l'attività dell'agenzia di viaggi non si limita alla mera vendita, ma implica un'assunzione di responsabilità che richiede una diligenza professionale qualificata.
La decisione della Corte di Cassazione fornisce una maggiore tutela ai consumatori, stabilendo che:
La sentenza n. 1417/2023 della Corte di Cassazione rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei consumatori nel settore turistico. La responsabilità solidale tra agenzie di viaggio e tour operator garantisce che, in caso di danni, i consumatori possano ottenere giustizia e risarcimenti adeguati. È fondamentale che i professionisti del settore si adeguino a queste disposizioni per evitare potenziali contenziosi e garantire un servizio di qualità.