Ordinanza n. 19071 del 2024: l'onere della prova nella denuncia dei sinistri assicurativi

La sentenza della Corte di Cassazione n. 19071, emessa l'11 luglio 2024, offre un'importante riflessione sulla questione della denuncia dei sinistri nell'ambito delle assicurazioni. La decisione si concentra sull'obbligo dell'assicurato di comunicare tempestivamente il sinistro all'assicuratore e sulle conseguenze legate all'inosservanza di tale obbligo.

Il contesto normativo

Secondo l'articolo 1913 del Codice Civile, l'assicurato ha l'obbligo di dare avviso del sinistro all'assicuratore. Tuttavia, l'inosservanza di questo obbligo può avere conseguenze diverse a seconda della natura della violazione, che può essere dolosa o colposa. Infatti, se l'inosservanza è dolosa, l'assicurato perde il diritto all'indennità, come stabilito dall'art. 1915, comma 1. In caso di colpa, invece, l'assicuratore può ridurre l'indennità in proporzione al danno subito, come previsto dall'art. 1915, comma 2.

La massima della sentenza

DELL'ASSICURATORE Obbligo - Inosservanza - Carattere doloso e colposo - Conseguenze - Onere della prova gravante sull’assicuratore - Contenuto - Fattispecie. Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a di mostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato il diritto all'indennizzo per tardività della denuncia del sinistro senza motivare in ordine alla imputabilità del ritardo a dolo o colpa dell'assicurato).

Implicazioni pratiche della sentenza

Questa ordinanza, dunque, chiarisce l'importanza dell'onere della prova a carico dell'assicuratore. In particolare, l'assicuratore deve dimostrare:

  • Che l'inosservanza dell'obbligo di denuncia da parte dell'assicurato è stata dolosa, ovvero che vi è stata un'intenzionalità fraudolenta;
  • Che l'inosservanza è colposa, cioè che l'assicurato ha volontariamente omesso di adempiere all'obbligo e che ciò ha causato un danno all'assicuratore.

Questa distinzione è fondamentale, poiché da essa dipende la possibilità per l'assicurato di ricevere l'indennità o di vederla ridotta. La Corte, nel caso specifico, ha cassato una sentenza di merito che non aveva adeguatamente valutato questi aspetti, sottolineando l'importanza di un'analisi approfondita della situazione del sinistro.

Conclusioni

In sintesi, la sentenza n. 19071 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti degli assicurati, richiamando l'attenzione sull'onere probatorio a carico dell'assicuratore. È essenziale che le compagnie assicurative valutino con attenzione le cause di eventuali ritardi nella denuncia dei sinistri, affinché i diritti degli assicurati siano sempre rispettati e tutelati in modo adeguato.

Studio Legale Bianucci