Cassazione n. 3791/2024: Responsabilità del Datore di Lavoro e Onere della Prova nel Mobbing

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3791 del 12 febbraio 2024, ha affrontato un caso di mobbing, stabilendo importanti principi in materia di responsabilità del datore di lavoro e onere della prova. La vicenda ha coinvolto una lavoratrice che chiedeva il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di comportamenti vessatori da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Il Caso e la Decisione della Corte di Appello

In primo grado, il Tribunale di Fermo aveva rigettato la domanda della ricorrente, decisione successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Ancona. Quest'ultima ha negato la sussistenza di mobbing, ritenendo insufficiente la prova di comportamenti persecutori sistematici e dell'intento vessatorio.

La riscontrata assenza degli estremi del mobbing non fa venire meno la necessità di valutare e accertare l'eventuale responsabilità del datore di lavoro.

La Corte di Appello, però, non ha considerato adeguatamente il nesso tra le condizioni lavorative e il danno alla salute della lavoratrice, limitandosi a confermare l'assenza di mobbing senza analizzare ulteriormente la responsabilità del datore di lavoro.

Principi di Responsabilità e Onere della Prova

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso, sottolineando che l'articolo 2087 del codice civile impone al datore di lavoro di adottare misure adeguate per tutelare la salute e l'integrità dei lavoratori. Anche in assenza di mobbing, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile se non ha prevenuto un ambiente di lavoro stressogeno.

  • Il datore di lavoro deve dimostrare di aver adottato misure di prevenzione adeguate.
  • Il lavoratore deve provare l'esistenza del danno e il nesso causale con l'ambiente di lavoro.
  • La distinzione tra mobbing e straining non altera la responsabilità del datore di lavoro.

In definitiva, l'ordinanza stabilisce che, nel caso di accertata insussistenza di mobbing, il giudice deve comunque verificare la responsabilità del datore di lavoro per eventuali omissioni nell'adozione di misure preventive.

Conclusioni

La sentenza n. 3791/2024 della Corte di Cassazione rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei lavoratori. Essa chiarisce che, anche in assenza di mobbing, il datore di lavoro è tenuto a garantire un ambiente di lavoro sano e privo di stress. Questa decisione pone un forte accento sulla responsabilità proattiva del datore di lavoro e sulla necessità di prevenire potenziali danni alla salute dei lavoratori, confermando la complessità della materia e l'importanza di una corretta applicazione delle norme vigenti.

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