Commento all'Ordinanza n. 18318 del 2024: Chiarimenti sui Danni da Ritardata Restituzione in Locazione

La recente Ordinanza n. 18318 del 4 luglio 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre importanti chiarimenti in materia di locazione, in particolare riguardo alla quantificazione dei danni per ritardata restituzione dell'immobile. Questa sentenza si inserisce in un contesto giuridico già ricco di pronunce, ma risulta fondamentale per gli operatori del diritto e per i locatori, in quanto stabilisce parametri chiari per il calcolo dei danni in base al canone di locazione.

Il Contesto della Sentenza

La Corte ha esaminato un caso in cui il locatore, rappresentato dall'avvocato dello Stato, ha richiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata restituzione di un immobile da parte del conduttore. In particolare, la questione centrale era se il danno dovesse essere calcolato solamente sul canone convenuto o se dovesse includere anche eventuali aggiornamenti secondo gli indici ISTAT, come previsto dal contratto di locazione.

  • La Corte ha stabilito che il danno ex art. 1591 c.c. deve essere parametrato al canone convenuto.
  • È necessario includere l'adeguamento ISTAT, se previsto nel contratto, senza che il locatore debba richiederlo formalmente.
  • Gli interessi sugli importi dovuti decorrono dalle singole scadenze mensili di occupazione.
Spettanza - Richiesta del locatore - Necessità - Esclusione - Interessi - Spettanza - Decorrenza. In tema di locazione, il danno ex art. 1591 c.c. va parametrato al canone convenuto e, conseguentemente, si deve ricomprendere pure l'aggiornamento secondo indici ISTAT, se previsto dal contratto, senza necessità di costituzione in mora e anche se il locatore non ne ha fatto espressa richiesta, e, inoltre, sugli importi dovuti spettano gli interessi, a far data dalle singole scadenze mensili di occupazione.

Analisi della Massima

La massima riportata nell'ordinanza offre spunti di riflessione significativi. In primo luogo, il fatto che il danno debba essere parametrato al canone convenuto significa che il locatore ha diritto a ricevere un risarcimento che tenga conto non solo dell'importo stabilito nel contratto, ma anche delle eventuali variazioni dovute all'adeguamento ISTAT. Questo aspetto è cruciale, poiché spesso le parti tendono a dimenticare che gli aggiornamenti contrattuali sono parte integrante della disciplina locativa.

In secondo luogo, la Corte ha escluso la necessità di una formale richiesta da parte del locatore per l'adeguamento, rendendo più agevole il recupero delle somme dovute. Ciò significa che il locatore non è obbligato a inviare una comunicazione specifica per far valere il proprio diritto all'adeguamento, semplificando notevolmente le procedure di richiesta di risarcimento.

Conclusioni

In sintesi, l'Ordinanza n. 18318 del 2024 rappresenta un importante punto di riferimento per i locatori e i professionisti del settore. Essa chiarisce che nel calcolo dei danni per ritardata restituzione di un immobile non solo il canone deve essere considerato, ma anche gli aggiornamenti previsti dal contratto. La decisione della Corte di Cassazione di non richiedere la costituzione in mora e di riconoscere il diritto agli interessi è un ulteriore vantaggio per i locatori, che possono così tutelare meglio i propri diritti in caso di inadempimento del conduttore.

Studio Legale Bianucci