Commento sulla Sentenza Ordinanza n. 17108 del 2024: Il Patto di Non Concorrenza e le Intese Illecite

La recente Ordinanza n. 17108 del 20 giugno 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un'importante riflessione sui limiti dei contratti di non concorrenza e sulle intese vietate dall'articolo 2 della legge n. 287 del 1990. Questa sentenza, che rigetta il ricorso presentato da V. nei confronti di D., evidenzia come le intese anticoncorrenziali possano influenzare la validità dei contratti stipulati in esecuzione di tali accordi illeciti.

Il Contesto Normativo

Il quadro normativo italiano riguardante la concorrenza è principalmente disciplinato dalla legge n. 287 del 1990, che mira a garantire una competizione leale nel mercato. In particolare, l'articolo 2 vieta le intese che possano limitare la concorrenza. La questione centrale di questa sentenza si concentra sull'effetto di tali intese sui contratti stipulati in loro esecuzione.

(PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Intese vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990 - Contratti stipulati in esecuzione dell'intesa vietata - Autorità preposta alla regolazione del mercato - Accertamento dell'illiceità dell'intesa - Rilevanza ai fini della nullità del contratto “a valle” - Condizione - Fattispecie. In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato, a condizione che l'intesa sia stata posta in essere prima del negozio denunciato come nullo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la nullità del contratto in ragione del fatto che lo stesso era stato stipulato in epoca precedente alla diffusione del modello ABI e del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza integrante un'intesa anticoncorrenziale).

Analisi della Sentenza

Nella fattispecie esaminata, la Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Roma, escludendo la nullità del contratto stipulato da V. nei confronti di D. perché quest'ultimo era stato concluso prima della diffusione di un modello ABI e del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza. Ciò implica che il contratto non fosse in violazione delle norme antitrust al momento della sua stipula, anche se successivamente si è rivelato parte di un'intesa anticoncorrenziale.

In questo contesto, è fondamentale considerare i seguenti aspetti:

  • La validità dei contratti stipulati prima dell'accertamento di illiceità.
  • La rilevanza temporale delle intese vietate rispetto ai contratti “a valle”.
  • Il ruolo dell'Autorità di Vigilanza nella regolazione delle pratiche anticoncorrenziali.

Conclusioni

L'ordinanza n. 17108 del 2024 rappresenta un importante chiarimento in materia di diritto della concorrenza. Essa stabilisce che la validità di un contratto di non concorrenza non può essere automaticamente considerata nulla se stipulata prima dell'accertamento di un'intesa illecita. Questo offre una maggiore sicurezza alle parti contrattuali, ma richiede anche attenzione da parte dei legali nella redazione e revisione di tali accordi. La sentenza, pertanto, contribuisce a delineare un quadro giuridico più chiaro e a sostenere la competitività nel mercato, con l'obiettivo di garantire pratiche commerciali leali e trasparenti.

Studio Legale Bianucci