Analisi della Sentenza n. 16979 del 2024: Obbligazione e Indennizzo nel Diritto Civile

La recente sentenza n. 16979 del 20 giugno 2024 della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sulla distinzione tra la domanda di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo di fare e la domanda di indennizzo ex art. 1381 c.c. Questa decisione ha suscitato interesse per la sua rilevanza nel campo delle obbligazioni e dei contratti, ponendo l'accento sulla necessità di una corretta formulazione delle domande in sede giudiziaria.

Il Contesto della Sentenza

Nel caso in esame, il ricorrente aveva originariamente proposto una domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale, ma successivamente ha cercato di ampliare la sua posizione legale chiedendo un indennizzo. La Corte ha ritenuto che questa nuova domanda fosse inammissibile, poiché si riferiva agli stessi fatti di quella originaria. Questo aspetto è cruciale per comprendere come la giurisprudenza italiana gestisca le domande in sede di contenzioso.

La Distinzione tra Obbligazioni di "Facere" e di "Dare"

La sentenza chiarisce che, nel contesto dell'art. 1381 c.c., vi sono due tipi di obbligazioni in gioco. Da un lato, c'è l'obbligazione di "facere", che implica un dovere di impegnarsi affinché un terzo adempia a un obbligo. Dall'altro lato, vi è l'obbligazione di "dare", che si attiva nel caso in cui, nonostante gli sforzi, il terzo rifiuti di adempiere. Questa distinzione è fondamentale per determinare la legittimità delle domande avanzate in giudizio.

  • Obbligazione di "facere": adoperarsi affinché il terzo compia l'azione promessa.
  • Obbligazione di "dare": corrispondere l'indennizzo se il terzo non adempie.
DELL'OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo - Domanda originaria di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo di fare - Domanda di indennizzo ex art. 1381 c.c. proposta in sede di precisazione delle conclusioni - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, è inammissibile in quanto nuova la domanda di indennizzo ex art. 1381 c.c. proposta in sede di precisazione delle conclusioni, se in relazione agli stessi fatti è stata originariamente proposta domanda di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo di fare; nell'ipotesi prevista dal citato art. 1381 c.c. la causa petendi è infatti diversa atteso che il promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo proposta dall'acquirente all'asta di un immobile, successivamente all'aggiudicazione occupato sebbene fosse decorso invano il termine stabilito per la sua liberazione, avendo il ricorrente originariamente agito per il solo risarcimento del danno da inadempimento contrattuale).

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 16979 del 2024 evidenzia l'importanza di una corretta impostazione delle domande legali in sede di contenzioso. La distinzione tra le obbligazioni di "facere" e di "dare" è cruciale per evitare inammissibilità delle domande e per garantire che i diritti delle parti siano adeguatamente tutelati. Gli operatori del diritto devono pertanto prestare attenzione a queste sfumature per evitare di incorrere in errori procedurali che potrebbero compromettere le loro richieste di risarcimento o indennizzo.

Studio Legale Bianucci