La recente sentenza n. 16083 del 17 marzo 2023 della Corte di Cassazione offre spunti di riflessione significativi in merito alla sospensione del processo con messa alla prova e al risarcimento del danno. La Corte ha ribadito l'importanza di un risarcimento adeguato, che deve corrispondere al pregiudizio subito dalla vittima e considerare le condizioni economiche dell'imputato.
La sentenza in esame si riferisce a un caso di furto di energia elettrica, in cui l'imputato, N. A., aveva richiesto la sospensione del processo con messa alla prova. La Corte ha esaminato la proposta di risarcimento presentata dall'imputato, evidenziando come questa non fosse congruente con la sua capacità economica. Secondo la Corte, il risarcimento deve essere proporzionato al pregiudizio arrecato alla vittima, ma anche alla situazione economica dell'imputato.
Richiesta di sospensione con messa alla prova - Risarcimento del danno - Corrispondenza al pregiudizio arrecato alla vittima “ove possibile”, ovvero alle condizioni economiche dell’imputato - Poteri istruttori del giudice ex art. 468-bis, comma 5, cod. proc. pen. - Esercizio - Condizioni - Fattispecie. In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il risarcimento del danno deve corrispondere al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima, "ove possibile", o, comunque, allo sforzo massimo esigibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, sicchè il giudice, ove sussistano temi di indagine da approfondire, deve attivare, ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., i propri poteri istruttori mentre, in caso contrario, è tenuto soltanto a dar conto del percorso motivazionale seguito. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale, con puntuale motivazione, si era valutato inadeguato il risarcimento offerto, in quanto, alla stregua dei dati in atti, la proposta risultava incoerente rispetto alla capacità economica dell'imputato desunta, tra l'altro, dal valore dei beni strumentali e dal capitale dallo stesso investito nell'attività di impresa).
Questa sentenza sottolinea il ruolo attivo del giudice nel valutare e verificare le proposte di risarcimento. In particolare, l'articolo 468-bis, comma 5, del codice di procedura penale attribuisce al giudice poteri istruttori che devono essere esercitati quando ci sono elementi da approfondire. Tale approccio mira a garantire che il risarcimento non solo soddisfi le esigenze della vittima, ma rispetti anche le capacità economiche dell'imputato.
In sintesi, la sentenza n. 16083 del 2023 offre un'importante chiarificazione sul tema del risarcimento del danno in relazione alla sospensione del processo con messa alla prova. Essa pone l'accento sulla necessità di una valutazione attenta e motivata da parte del giudice, che deve garantire un equilibrio tra il risarcimento dovuto alla vittima e le possibilità economiche dell'imputato. Questo approccio non solo tutela le vittime, ma contribuisce anche alla giustizia sociale, evitando che un risarcimento inadeguato possa compromettere ulteriormente la posizione economica dell'imputato.