Responsabilità civile e custodia: commento alla sentenza Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 8306 del 2024

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione III Civile, n. 8306 del 27 marzo 2024, offre importanti spunti di riflessione sulla responsabilità civile degli enti pubblici in caso di danni causati da oggetti lasciati sulla strada. La sentenza si inserisce nel dibattito giuridico riguardante l'applicazione dell'art. 2051 c.c. e l'onere della prova in materia di custodia.

Il caso in esame

Il Comune di Altavilla Milicia è stato chiamato a rispondere per i danni causati dalla morte di un motociclista, il quale ha perso il controllo del proprio mezzo a causa di un copertone abbandonato sulla carreggiata. I familiari della vittima avevano richiesto un risarcimento, e inizialmente il Tribunale di Termini Imerese aveva riconosciuto la responsabilità del Comune. Tuttavia, in appello, la Corte di Palermo ha ridotto l'importo del risarcimento, portando il Comune a ricorrere in Cassazione.

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità.

Principi giuridici rilevanti

La Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali riguardanti la responsabilità per cose in custodia. In particolare, l'art. 2051 c.c. prevede che il custode risponde per i danni causati da una cosa in custodia, a meno che non provi il caso fortuito. Questo implica che, nel caso di responsabilità da cose in custodia, l'onere della prova si sposta sul custode, il quale deve dimostrare l'assenza di colpa nel mantenere la cosa in condizioni adeguate.

  • Il danneggiato deve solo provare il danno e il nesso causale.
  • Il custode deve dimostrare il caso fortuito per liberarsi da responsabilità.
  • Il comportamento del danneggiato può influenzare la valutazione della responsabilità.

Conclusioni

La sentenza n. 8306 del 2024 sottolinea l'importanza di una corretta valutazione dei comportamenti di tutte le parti coinvolte. La Corte ha chiarito che non solo il Comune, come custode della strada, deve rispondere per la presenza di oggetti pericolosi sulla carreggiata, ma anche il comportamento del motociclista deve essere considerato. Il principio di autoresponsabilità, richiamato dall'art. 2 della Costituzione, invita a riflettere su come le condotte imprudenti possano incidere sulla dinamica causale di un incidente. In definitiva, la sentenza rappresenta un importante passo verso una maggiore chiarezza nella disciplina della responsabilità civile per danni da cose in custodia, evidenziando la necessità di un bilanciamento tra le responsabilità degli enti pubblici e quelle dei cittadini.

Studio Legale Bianucci