Commento alla sentenza Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 8894/2020: Clausole claims made e responsabilità civile

La sentenza n. 8894 del 2020 della Corte di Cassazione ha riacceso il dibattito sulla validità delle clausole claims made nei contratti di assicurazione della responsabilità civile. La Corte ha affrontato una controversia in cui un ospedale si è trovato a dover rispondere per danni subiti da un paziente, chiedendo successivamente di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa, Generali Italia spa. Tuttavia, la clausola claims made ha rappresentato un ostacolo significativo.

Il caso in esame

La questione centrale riguardava la legittimità di una clausola che imponeva all'assicurato di denunciare il sinistro entro dodici mesi dalla cessazione del contratto, a pena di decadenza. La Corte d'Appello di Roma aveva già confermato la validità della clausola, sostenendo che non era vessatoria e rispondeva a interessi meritevoli di tutela. Tuttavia, il ricorso dell'ospedale ha messo in luce problematiche più ampie legate alla posizione di debolezza dell'assicurato.

La clausola claims made non deve comportare uno squilibrio significativo tra le parti.

Il principio di meritevolezza

Una delle questioni più controverse riguarda il concetto di meritevolezza, che si distingue dalla vessatorietà. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali, in particolare la sentenza delle Sezioni Unite n. 9140 del 2016, per affermare che una clausola claims made non è di per sé vessatoria, ma può diventarlo se crea uno squilibrio ingiustificato tra le parti. In questo caso, l'ospedale ha sostenuto che la clausola lo metteva in una condizione di difficoltà, poiché la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato era incerta e non controllabile.

Le implicazioni della sentenza

La Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso, riconoscendo che la clausola in questione, ponendo un termine di decadenza non giustificato dalla condotta dell'assicurato, violava i principi di liceità previsti dal Codice Civile. In particolare, la Corte ha evidenziato che la clausola creava un onere eccessivo per l'assicurato, poiché la denuncia del sinistro dipendeva dalla tempestività della richiesta di risarcimento del danneggiato.

  • La clausola claims made deve rispettare i limiti imposti dalla legge.
  • La tempistica della richiesta di risarcimento deve essere nelle mani dell'assicurato.
  • Eventuali clausole che rendono difficile l'esercizio del diritto possono essere dichiarate nulle.

Conclusioni

La sentenza n. 8894/2020 rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti degli assicurati. Essa stabilisce chiaramente che le clausole claims made devono essere valutate con attenzione per evitare di creare uno squilibrio tra le parti. Le compagnie assicurative dovrebbero rivedere le loro polizze per garantire che non pongano i propri contraenti in una posizione di vulnerabilità. Questa decisione non solo chiarisce la posizione giuridica degli assicurati, ma contribuisce anche a una maggiore equità nel settore delle assicurazioni.

Studio Legale Bianucci