La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3767 del 2018, ha affrontato una questione cruciale in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, chiarendo che la realtà socioeconomica del danneggiato non deve influenzare la misura del risarcimento. Questo principio è stato ribadito in risposta ai ricorsi presentati dai familiari di una vittima di incidente stradale, i quali contestavano la riduzione del risarcimento effettuata dalla Corte d'appello di Milano, in considerazione della loro residenza in Romania.
Il processo è nato dalla tragica morte di P.V., investito da un autocarro. I familiari della vittima hanno richiesto il risarcimento dei danni subiti, ma il Tribunale di Milano ha inizialmente rigettato la domanda. In secondo grado, la Corte d'appello ha accolto parzialmente la richiesta, ma ha ridotto l'importo del risarcimento per i familiari residenti in Romania, applicando un abbattimento del 30% in ragione della loro situazione economica.
La realtà socioeconomica nella quale vive la vittima d'un fatto illecito è del tutto irrilevante ai fini della liquidazione del danno aquiliano.
Con la sentenza n. 3767, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, sottolineando alcuni principi fondamentali:
La sentenza della Corte di Cassazione rappresenta un'importante affermazione di principio nel campo del risarcimento dei danni. Essa riafferma il diritto dei familiari delle vittime a ricevere un risarcimento equo, senza discriminazioni basate sulla loro residenza. Questo orientamento giurisprudenziale è cruciale per garantire una tutela effettiva dei diritti dei danneggiati, affermando che la sofferenza umana non può essere quantificata in base a criteri economici o territoriali. La Corte ha, pertanto, fornito un importante chiarimento, confermando che la dignità della persona e il suo diritto alla compensazione per i danni non patrimoniali devono rimanere inviariabili, a prescindere dalla situazione socioeconomica del danneggiato.