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Prescrizione e responsabilità del Ministero della Salute: commento alla sentenza n. 7553 del 2012

La sentenza n. 7553 del 2012 della Corte di Cassazione rappresenta un'importante pronuncia in materia di responsabilità civile e di prescrizione dei diritti al risarcimento dei danni, in particolare nel contesto delle infezioni contratte a seguito di trasfusioni di sangue infetto. Questa decisione offre utili spunti di riflessione sull'operato del Ministero della Salute e sulle tempistiche per la richiesta di indennizzo da parte delle vittime.

Il caso in esame

Nella fattispecie, D.C.M. e D.B.N. avevano fatto causa al Ministero della Salute per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'infezione da HIV contratta da un minore emofiliaco a seguito di una trasfusione di sangue infetto nel 1987. La Corte d'Appello di Roma aveva inizialmente rigettato l'appello del Ministero, evidenziando la sua responsabilità nella vigilanza sulla sicurezza del sangue. Tuttavia, il Ministero ha impugnato questa decisione, portando il caso alla Corte di Cassazione.

Principali motivi di ricorso e decisione della Cassazione

La responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale.

Tra i motivi di ricorso del Ministero, spiccava la questione della prescrizione, che secondo il ricorrente doveva essere quinquennale per i danni richiesti iure hereditatis e decennale per quelli iure proprio. La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, stabilendo che la prescrizione per i danni richiesti iure hereditatis è effettivamente quinquennale. Questa decisione si basa sulla considerazione che entrambi i tipi di danno derivano da un unico fatto illecito, ossia la somministrazione di sangue infetto.

Implicazioni per le vittime e per il Ministero

  • Chiarezza sui termini di prescrizione: La sentenza chiarisce che il termine di prescrizione per la richiesta di risarcimento in caso di danni da infezioni trasmesse attraverso trasfusioni è diverso a seconda della natura dei danni.
  • Responsabilità del Ministero: La Corte afferma che il Ministero ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza del sangue, e la sua negligenza può comportare conseguenze risarcitorie.
  • Rilevanza della conoscenza: La decorrenza della prescrizione è legata alla percezione del danno e non al momento in cui si manifesta clinicamente, il che può influenzare le tempistiche delle richieste di indennizzo.

Conclusioni

La sentenza n. 7553 del 2012 offre un importante chiarimento sulla materia della responsabilità civile in ambito sanitario, evidenziando l'obbligo del Ministero della Salute di garantire la sicurezza delle trasfusioni e le specifiche tempistiche per la presentazione delle domande di risarcimento. Le vittime di infezioni contratte a seguito di trasfusioni devono essere consapevoli dei propri diritti e delle modalità di richiesta di indennizzo, considerando le implicazioni di questa decisione per i casi futuri.