Ordinanza n. 18048 del 2024: Coassicurazione e Clausola di Delega

L'ordinanza n. 18048 del 1 luglio 2024, depositata dalla Corte di Cassazione, affronta un tema di rilevante importanza nel campo delle assicurazioni, in particolare riguardo alla coassicurazione e alla clausola di delega. Questo pronunciamento chiarisce le condizioni in cui la richiesta di pagamento dell'indennità può interrompere la prescrizione nei confronti dei coassicuratori, un aspetto fondamentale per gli assicurati e i professionisti del settore.

Il Contesto della Sentenza

La decisione si inserisce in un contesto di coassicurazione, dove più compagnie assicurative condividono il rischio associato a una polizza. In questo scenario, la "clausola di delega" consente a uno dei coassicuratori di gestire il rapporto assicurativo per conto di tutti. Nonostante ciò, il pagamento dell'indennità rimane soggetto all'obbligo di ciascun coassicuratore, ma solo pro quota.

La Massima della Sentenza

Clausola di delega - Delegataria - Richiesta di pagamento - Citazione - Interruzione della prescrizione anche nei confronti del coassicuratore delegante - Configurabilità - Condizioni - Fondamento. In materia di coassicurazione, in presenza di una "clausola di delega" - con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, pur rimanendo obbligati al pagamento dell'indennità solo "pro quota" - la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato (direttamente o tramite broker) nei confronti della compagnia delegataria e la sua citazione in giudizio per il pagamento dell'intero indennizzo sono idonee ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità nei confronti degli altri coassicuratori esclusivamente allorquando detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti, perché l'obbligazione del coassicuratore, essendo parziaria, non soggiace alla regola della trasmissione degli effetti interruttivi della prescrizione vigente nelle obbligazioni solidali ex art. 1310 c.c.

Analisi delle Implicazioni Giuridiche

La Corte ha stabilito che la richiesta di pagamento e la citazione della compagnia delegataria possono interrompere la prescrizione, ma solo a determinate condizioni. È essenziale che la compagnia delegataria abbia assunto anche il compito di ricevere tutte le comunicazioni. Questo aspetto è cruciale poiché, se non rispettato, può portare a una situazione di incertezza per l'assicurato riguardo ai propri diritti.

  • La responsabilità parziaria dei coassicuratori implica che ognuno di essi è obbligato a pagare solo la propria quota.
  • La trasmissione degli effetti interruttivi della prescrizione non si applica automaticamente, come avviene nelle obbligazioni solidali.
  • La chiarezza nella gestione delle comunicazioni è fondamentale per garantire la protezione dei diritti dell'assicurato.

Conclusioni

Questa ordinanza rappresenta un importante punto di riferimento per tutti gli operatori del settore assicurativo e per i legali che si occupano di risarcimento danni. La chiarezza fornita dalla Corte di Cassazione sulle dinamiche della coassicurazione e sulla clausola di delega permette di gestire con maggiore sicurezza le eventuali controversie. È fondamentale che gli assicurati comprendano questi meccanismi e si rivolgano a professionisti esperti per tutelare i propri diritti in caso di sinistro.

Studio Legale Bianucci