Responsabilità del gestore di una pista da motocross: la sentenza n. 17942 del 2024

La responsabilità civile del gestore di una pista da motocross è oggetto di dibattito giuridico, specialmente quando si verifica un incidente. La recente ordinanza n. 17942 del 28 giugno 2024 della Corte di Cassazione offre spunti interessanti per comprendere la normativa vigente in materia di responsabilità per cose in custodia, in particolare ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.

Il contesto della sentenza

Nel caso in esame, M. (M. A.) ha citato in giudizio A. (D. C.), sostenendo la responsabilità di quest'ultima per un incidente accaduto durante un evento sportivo su una pista da motocross. La Corte di Appello di Venezia, in precedenza, aveva escluso la responsabilità del gestore, affermando che l'attore non era riuscito a provare l'esistenza di un pericolo "atipico" sulla pista, che avesse causato la sua caduta.

La massima della Corte di Cassazione

In genere. In caso di sinistro su una pista da motocross, l'eziologia richiesta ex art. 2051 c.c. in relazione alla custodia gravante sul gestore del circuito ed alla sua connessa responsabilità, deve parametrarsi rispetto ad un pericolo "atipico", non facilmente evitabile anche da parte di un pilota sufficientemente esperto, restando relegato nell'ordinaria causalità ogni altro evento riconducibile al pericolo "normale" o "tipico" correlato a tale sport motoristico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del custode, non avendo l'attore provato che la sua caduta si era verificata a causa della presenza, sulla pista, di un pericolo "atipico", cioè di un ostacolo difficilmente visibile e, dunque, non facilmente evitabile anche da parte di un motociclista diligente).

Questa massima evidenzia un principio fondamentale nel diritto civile italiano: la responsabilità del custode si attiva solo in presenza di pericoli che non possono essere evitati neanche da un soggetto esperto. La Corte ha ribadito che il gestore di una pista da motocross non può essere ritenuto responsabile per eventi che rientrano nella normalità del rischio sportivo.

Implicazioni pratiche della sentenza

La sentenza offre una chiara distinzione tra:

  • Pericolo atipico: un rischio non comune e non prevedibile, che giustificherebbe l'attivazione della responsabilità del gestore.
  • Pericolo tipico: i rischi inerenti alla pratica del motocross, che ogni pilota esperto è tenuto a conoscere e gestire.

Questa distinzione è cruciale per comprendere le responsabilità in ambito sportivo e, più in generale, per la custodia di beni e spazi di gioco. La Corte ha chiarito che è necessario provare l'esistenza di un pericolo atipico per poter invocare la responsabilità del custode.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 17942 del 2024 rappresenta un importante chiarimento in materia di responsabilità civile legata all’attività sportiva. La Corte di Cassazione ha sottolineato che la responsabilità del gestore di una pista da motocross è limitata a situazioni in cui si evidenziano pericoli atipici, escludendo quindi la responsabilità per incidenti riconducibili a rischi normali e tipici del motocross. Questo orientamento giurisprudenziale offre una maggiore protezione ai gestori di impianti sportivi, delineando un quadro di responsabilità più chiaro e prevedibile.

Studio Legale Bianucci