Sentenza n. 16493 del 2024: Offerta di Risarcimento e Riconoscimento delle Attenuanti

La sentenza n. 16493 del 23 febbraio 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre spunti significativi in merito alla questione del risarcimento del danno e alle attenuanti relative alle condotte dell'imputato. In particolare, essa chiarisce le condizioni necessarie affinché l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 del codice penale possa essere applicata in caso di mancata accettazione del risarcimento da parte della persona offesa.

Il Contesto Normativo

La norma in oggetto, l'art. 62 n. 6 cod. pen., prevede che l'attenuante possa essere riconosciuta quando l'imputato ha offerto un risarcimento che non è stato accettato dalla vittima. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che per l'applicazione di tale attenuante è necessario che l'offerta sia stata effettuata nelle forme dell'offerta reale, come stabilito dagli articoli 1209 e seguenti del codice civile. Questo implica che l'imputato deve depositare la somma da risarcire e metterla a disposizione della vittima, permettendo così una valutazione ponderata della situazione.

L'Importanza dell'Offerta Reale

Offerta di un risarcimento - Mancata accettazione da parte della persona offesa - Riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. - Condizioni - Necessità che la proposta sia stata fatta nelle forme dell’offerta reale - Ragioni - Fattispecie. In tema di circostanze, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. può essere riconosciuta, nel caso in cui la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, solo qualora l'imputato abbia proceduto nelle forme dell'offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ., depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa, così da consentire a quest'ultima di valutarne l'idoneità a risarcire il danno e di decidere con la necessaria ponderazione se accettarla o meno, ed al giudice di apprezzarne la congruità e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo. (Fattispecie relativa a somma offerta a mezzo di assegno circolare, rifiutato dalla persona offesa, nella quale la Corte ha escluso la configurabilità dell'attenuante, poiché l'assegno non era stato depositato e lasciato a disposizione della vittima).

Nel caso analizzato, la Corte ha escluso la configurabilità dell'attenuante poiché l'offerta era stata effettuata tramite un assegno circolare che non era stato depositato. Questo aspetto è cruciale, poiché evidenzia che l'imputato non ha rispettato le formalità necessarie per consentire alla vittima di valutare correttamente l'offerta. La Corte, pertanto, ha ritenuto che senza il deposito della somma, l'offerta non possa considerarsi valida ai fini del riconoscimento dell'attenuante.

Conclusioni

La sentenza n. 16493 del 2024 rappresenta un'importante precisazione in materia di risarcimento e attenuanti. Essa chiarisce che un'offerta di risarcimento, per essere efficace, deve seguire precise modalità, altrimenti rischia di non essere considerata dal giudice. Questo orientamento giurisprudenziale invita gli imputati a prestare particolare attenzione alle forme di offerta di risarcimento, in quanto la correttezza procedurale può influire significativamente sulla valutazione della loro responsabilità penale.

Studio Legale Bianucci