Responsabilità Medica: Commento all'Ordinanza n. 11137 del 2024 sulla Liquidazione del Danno

Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso l'Ordinanza n. 11137 del 24 aprile 2024, che fornisce importanti chiarimenti in tema di responsabilità medica. Questa pronuncia affronta il delicato tema della liquidazione del danno in caso di errato trattamento sanitario, in particolare quando la lesione subita dal paziente è emendabile attraverso un successivo intervento chirurgico. La decisione si rivela cruciale per comprendere come la normativa vigente, in particolare l'art. 1227, comma 2, c.c., si applica nel contesto della responsabilità dei professionisti sanitari.

Il Contesto Giuridico

In base alla normativa italiana, la responsabilità medica è disciplinata da un insieme di norme che mirano a tutelare il paziente in caso di danni derivanti da errori professionali. L'art. 1227, comma 2, c.c. prevede che il danneggiato debba evitare l'aggravamento del danno. Tuttavia, nell'Ordinanza n. 11137, la Corte ha escluso l'applicabilità di tale norma quando il danno possa essere corretto attraverso un intervento successivo. Questo aspetto è fondamentale, poiché impone una riflessione sul dovere di minimizzare il danno e sulla buona fede oggettiva.

La Massima della Sentenza

In genere. In tema di responsabilità medica, nel caso in cui la lesione, conseguita a un errato trattamento, sia emendabile con un successivo intervento chirurgico, non è applicabile la norma di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., perché in tal modo si imporrebbe al danneggiato un dovere che esula da quello di evitare l'aggravamento del danno, il cui fondamento risiede nel principio di buona fede oggettiva, specificamente nel canone di salvaguardia dell'utilità della controparte, nei limiti del proprio sacrificio personale o economico. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva disatteso la pretesa del danneggiante di liquidazione del danno nella misura corrispondente al valore del minore danno biologico che sarebbe residuato a seguito degli interventi chirurgici idonei a emendare parzialmente i postumi dell'errata esecuzione di un intervento chirurgico al seno e all'addome, sommata al costo di tali interventi).

Questa massima chiarisce il principio secondo cui il paziente non è obbligato a sottoporsi a ulteriori interventi per evitare l'aggravamento del danno, stabilendo così un importante precedente giuridico. La Corte ha sottolineato che imporre tale obbligo al danneggiato costituirebbe una violazione del principio di buona fede oggettiva, che dovrebbe tutelare anche l'utilità della controparte.

Impatti e Considerazioni Finali

Le conseguenze di questa sentenza sono rilevanti sia per i pazienti che per i professionisti sanitari. Da un lato, i pazienti possono sentirsi più tutelati nel caso di errori medici, sapendo che non sono obbligati a subire ulteriori interventi per ottenere il risarcimento. Dall'altro lato, i professionisti della salute devono essere consapevoli che la loro responsabilità non si limita alla prestazione del servizio, ma deve anche tener conto delle conseguenze a lungo termine delle loro azioni.

In conclusione, l'Ordinanza n. 11137 del 2024 rappresenta un passo significativo verso una maggiore tutela per i pazienti e chiarisce importanti aspetti della responsabilità medica. È fondamentale che gli attori coinvolti nel settore sanitario comprendano l'importanza di questa pronuncia e le sue implicazioni nel quotidiano esercizio della professione.

Studio Legale Bianucci