Danno da emotrasfusione: commento sull'ordinanza n. 535 del 2025

La recente ordinanza n. 535 del 09 gennaio 2025 della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti riguardo alle transazioni in materia di danni da emotrasfusione e assunzione di emoderivati infetti. In particolare, la Corte ha stabilito che il Ministero della Salute non ha l'obbligo di accettare la proposta di transazione avanzata dal danneggiato, evidenziando le complessità giuridiche e pratiche legate a tali accordi.

Il contesto della sentenza

La decisione della Corte si colloca in un ambito giuridico delicato, quello delle responsabilità derivanti da trasfusioni di sangue infetto. In queste situazioni, le vittime si trovano spesso a dover trattare con una Pubblica Amministrazione che, per legge, deve seguire procedure rigorose. L'ordinanza sottolinea l'importanza della forma scritta "ad substantiam" per la validità degli accordi transattivi.

In genere. In materia di danni da emotrasfusione o da assunzione di emoderivati infetti, il Ministero della salute non ha l'obbligo di accettare la proposta di transazione avanzata dal danneggiato, attesa la necessità della forma scritta "ad substantiam" dell'accordo transattivo, da concludersi in un unico contesto e con l'intervento degli organi abilitati ad impegnare la volontà della P.A., nonché l'esigenza, per concludere la transazione, di una complessa fase istruttoria, che impone di acquisire idonea documentazione sulla sussistenza degli elementi fattuali della controversia e, quindi, di compiere una valutazione discrezionale, sia sull'"an" che sul "quantum", in ordine all'interesse a reciproche concessioni con la controparte.

Le implicazioni giuridiche

La Corte ha confermato che il Decreto Direttoriale del 17 novembre 2003, con cui vengono stabiliti gli importi riconoscibili in sede transattiva, non costituisce un atto formale di transazione. Questo è fondamentale per comprendere come la Pubblica Amministrazione gestisca le richieste di risarcimento, evidenziando che ogni proposta deve essere valutata caso per caso. Le norme giuridiche coinvolte, come l'art. 1965 del Codice Civile, richiedono che la transazione sia effettuata con il consenso di entrambe le parti, comportando un'analisi approfondita della situazione.

  • Necessità della forma scritta per la validità dell'accordo.
  • Valutazione discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione.
  • Complessità della fase istruttoria per la raccolta di documentazione.

Conclusioni

In conclusione, l'ordinanza n. 535 del 2025 rappresenta un importante riferimento per coloro che si trovano ad affrontare la questione dei danni da emotrasfusione. Essa chiarisce non solo le responsabilità del Ministero della Salute, ma anche le procedure che devono essere seguite per giungere a una transazione valida. Le vittime di tali danni devono quindi essere consapevoli delle complessità legate alla loro situazione e considerare l'importanza di un'assistenza legale qualificata per navigare in un contesto giuridico così articolato.

Studio Legale Bianucci