Commento alla sentenza Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 15244 del 2024: responsabilità per danni causati da animali randagi

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 15244 del 31 maggio 2024, offre importanti spunti di riflessione sulla responsabilità civile in caso di danni provocati da animali randagi. Il caso analizzato coinvolge il Comune di Vitulano e l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di B, evidenziando le complessità giuridiche legate alla gestione del randagismo e la ripartizione delle responsabilità tra enti pubblici.

Il caso in oggetto

A.A. e B.B. hanno citato in giudizio la ASL di B a seguito di un incidente stradale causato da un cane randagio. Il conducente, nel tentativo di evitare l'animale, ha perso il controllo del veicolo, riportando gravi ferite e danni materiali. In prima istanza, il tribunale di Benevento ha attribuito la responsabilità esclusivamente al Comune di Vitulano, che ha successivamente impugnato la decisione sostenendo la responsabilità della ASL in base alla legge regionale sulla prevenzione del randagismo.

La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le leggi regionali attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi.

Principi giuridici stabiliti dalla Corte

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso principale del Comune, ha stabilito che la legge n. 16 del 2001 della Regione Campania assegna chiaramente alla ASL la responsabilità per la cattura e la custodia degli animali randagi. Pertanto, la condanna solidale del Comune e della ASL si è rivelata errata, poiché non esisteva alcuna condotta attiva od omissiva da parte del Comune che potesse giustificare una tale responsabilità. Questo principio è in linea con precedenti giurisprudenziali, come la sentenza Cass. n. 3737 del 2023, che ha chiarito l'esclusività della responsabilità della ASL in casi simili.

  • Responsabilità civile esclusiva dell'ASL per danni da animali randagi
  • Rilevanza della legge regionale sulla prevenzione del randagismo
  • Esclusione della responsabilità solidale del Comune

Conclusioni

La sentenza n. 15244 della Corte di Cassazione rappresenta un importante chiarimento sulla materia della responsabilità civile per danni causati da animali randagi. Essa sottolinea il principio che la responsabilità ricade sull'ente specificamente designato dalla legge per la gestione del randagismo, in questo caso la ASL. È fondamentale che le istituzioni rispettino questi principi per garantire una gestione efficace e responsabile del fenomeno del randagismo, evitando confusione e conflitti di competenza tra enti pubblici. La chiarezza normativa e la corretta attribuzione delle responsabilità sono essenziali per tutelare i diritti dei cittadini e garantire un adeguato risarcimento in caso di danni.

Studio Legale Bianucci