La sentenza n. 10920 del 2024: Equa riparazione e presunzione di pregiudizio nella contumacia

La recente ordinanza n. 10920 del 23 aprile 2024 ha suscitato notevole interesse nel campo del diritto processuale e dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo. Questo provvedimento della Corte di Cassazione affronta in modo specifico la questione della contumacia delle parti e la presunzione di insussistenza del pregiudizio, chiarendo alcuni aspetti fondamentali della normativa vigente.

Contumacia e presunzione di insussistenza del pregiudizio

Secondo quanto stabilito dalla legge n. 89 del 2001, che regola l'equa riparazione per la durata irragionevole dei processi, in caso di contumacia della parte, vige la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio. Ciò significa che, in assenza di un intervento attivo da parte della parte coinvolta, si presume che non ci sia stato alcun danno derivante dalla lunghezza del procedimento.

Equa riparazione - Art. 2, comma 2-sexies, lett. b), l. n. 89 del 2001 - Contumacia - Presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio - Prova contraria della sussistenza del patema d'animo - Ammissibilità. Nel caso di contumacia della parte, la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, - prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. b), della l. n. 89 del 2001 - può essere superata con la prova contraria relativa alla sussistenza del pregiudizio cagionato dal patema d'animo discendente dalla conoscenza del processo, cui si correla l'interesse alla sua rapida conclusione.

La prova contraria e il patema d'animo

La Corte ha chiarito che, nonostante la presunzione di insussistenza del pregiudizio, è possibile superarla mediante la presentazione di prove contrarie. In particolare, il ricorrente può dimostrare la sussistenza di un pregiudizio concreto, derivante dal patema d'animo causato dalla conoscenza della durata del processo. Questo aspetto è cruciale, poiché consente di tutelare i diritti della parte che, pur non avendo partecipato attivamente al procedimento, ha comunque subito un danno psicologico e morale.

In tal senso, la possibilità di provare il pregiudizio, anche in caso di contumacia, rappresenta una garanzia per il diritto alla difesa e alla giustizia, elementi fondamentali sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Conclusioni

La sentenza n. 10920 del 2024 introduce un'importante riflessione sulla tutela dei diritti delle parti in caso di contumacia. Essa non solo riafferma la presunzione di insussistenza del pregiudizio, ma apre la strada a una maggiore attenzione nei confronti delle prove contrarie. Questo equilibrio tra le esigenze processuali e la tutela dei diritti individuali è fondamentale per garantire un processo equo e giusto, in linea con i principi della giurisprudenza europea e nazionale.

Studio Legale Bianucci