La legittimazione delle associazioni non riconosciute: commento alla Sentenza n. 30615 del 2024

La recente Sentenza n. 30615 del 09 maggio 2024 offre un'importante riflessione sulla legittimazione delle associazioni non riconosciute a costituirsi parte civile in ambito risarcitorio. Questo tema è di rilevante attualità, non solo per gli aspetti giuridici coinvolti, ma anche per la protezione degli interessi collettivi e sociali che queste associazioni perseguono.

Il contesto della sentenza

In questa sentenza, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un'associazione non riconosciuta che ha richiesto di costituirsi parte civile per un danno subito a causa di un reato. La Corte ha stabilito che, pur non essendo riconosciuta, l'associazione può avanzare una richiesta risarcitoria “iure proprio” se dimostra di aver subito un danno patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse statutario.

Associazione non riconosciuta - Richiesta risarcitoria "iure proprio" - Offesa di interesse statutario - Necessità - Radicamento sul territorio luogo di consumazione del reato - Esclusione - Fattispecie. È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione, pur se non riconosciuta, che abbia avanzato, "iure proprio", richiesta risarcitoria assumendo di aver subito, per effetto del reato, un danno patrimoniale o non patrimoniale consistente nell'offesa all'interesse da essa perseguito e consacrato nello statuto associativo, non essendo richiesto il radicamento dell'associazione medesima nello specifico contesto territoriale in cui la lesione si è verificata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile ad associazioni statutariamente preposte alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambiente lavorativo, nell'ambito di processo riguardante il decesso di alcuni prestatori d'opera, a causa della violazione della disciplina in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Implicazioni giuridiche

La sentenza chiarisce che non è necessario che l'associazione sia radicata territorialmente nel luogo in cui è avvenuta la lesione. Questo aspetto è cruciale, poiché permette a molte associazioni di svolgere un ruolo attivo nella tutela dei diritti e degli interessi dei propri associati, anche in contesti geografici differenti. La Corte ha sottolineato che l'importante è che l'associazione persegua un interesse statutario, dimostrando di aver subito un danno diretto a causa del reato.

Conclusioni

In conclusione, la Sentenza n. 30615 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella tutela delle associazioni non riconosciute, confermando che la loro legittimazione a costituirsi parte civile è riconosciuta anche in assenza di un radicamento territoriale. Questo riconoscimento giuridico non solo rafforza il ruolo delle associazioni nella protezione degli interessi collettivi, ma invita anche a riflettere sull'importanza della loro esistenza e operatività nel contesto sociale e giuridico attuale.

Studio Legale Bianucci