La recente ordinanza n. 15913 della Corte di Cassazione, emessa il 18 maggio 2022, offre importanti spunti di riflessione riguardo alla legittimazione attiva degli usufruttuari nel richiedere risarcimenti per danni subiti su beni a loro affidati. La questione centrale verte sulla capacità dell'usufruttuario di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, anche in assenza del nudo proprietario, un tema di rilevante interesse pratico e giuridico.
Nel caso specifico, i ricorrenti M. G. e M. M. contestavano una sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna al risarcimento danni in favore di Ma. M. per il taglio di alberi presenti su un fondo ceduto. I ricorrenti sostenevano che il Ma. non avesse legittimazione attiva poiché era solo usufruttuario e non proprietario dei beni danneggiati.
La Corte ha ribadito che l'usufruttuario ha diritto di agire per il risarcimento dei danni causati a beni oggetto del suo diritto, evidenziando la necessità di tutelare il suo godimento.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la legittimazione attiva per l'azione risarcitoria sussiste anche nel caso in cui chi richiede il risarcimento sia solo usufruttuario. Questo si basa sul principio che la violazione dei diritti di godimento implica un danno diretto a chi esercita l'usufrutto. Pertanto, l'usufruttuario può agire contro chiunque danneggi il bene, senza necessità di coinvolgere il nudo proprietario.
La sentenza n. 15913 del 2022 evidenzia anche come, in un giudizio di rinvio, non sia possibile sollevare questioni relative alla legittimazione delle parti se non già affrontate nei procedimenti precedenti. Questo principio di preclusione serve a garantire la stabilità delle decisioni giuridiche e a limitare l'incertezza nei rapporti di diritto.
In conclusione, la pronuncia della Cassazione offre un importante chiarimento sulla figura dell'usufruttuario e sulla sua capacità di agire per la tutela dei propri diritti. Essa segna un passo significativo nella protezione dei diritti di chi esercita un usufrutto, garantendo una maggiore certezza giuridica e una protezione adeguata anche in assenza del nudo proprietario. La decisione è un importante riferimento per la giurisprudenza italiana, contribuendo a definire i confini della legittimazione attiva in materia di risarcimento danni.