La sentenza n. 1361 del 2014 della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti significativi riguardanti il risarcimento del danno non patrimoniale, in particolare in relazione al danno da morte. Questo pronunciamento è di grande rilevanza per l'interpretazione delle norme vigenti e per la tutela dei diritti delle vittime e dei loro familiari in caso di sinistri stradali e altri eventi lesivi.
Il diritto al ristoro del danno da perdita della vita si acquisisce dalla vittima istantaneamente al momento della lesione mortale, e quindi anteriormente all'exitus, costituendo ontologica, imprescindibile eccezione al principio dell'irrisarcibilità del danno-evento.
La Corte ha analizzato vari aspetti della questione, affermando che:
La sentenza ha confermato che il danno non patrimoniale e il diritto al risarcimento sono trasmissibili agli eredi. Ciò significa che i familiari della vittima possono richiedere un indennizzo per la perdita subita, basato su criteri di equità e personalizzazione del danno.
Inoltre, si evidenzia che la Corte ha rigettato l'idea che il lasso di tempo tra l'evento dannoso e la morte possa escludere il risarcimento, riaffermando così i diritti dei familiari nel contesto di una società che deve garantire il rispetto della dignità umana.
La sentenza n. 1361 del 2014 rappresenta un passo avanti significativo nella tutela dei diritti delle vittime e dei loro familiari, stabilendo chiaramente che la perdita della vita deve sempre essere considerata un danno risarcibile. Questo orientamento giurisprudenziale favorisce una maggiore giustizia nelle liquidazioni dei danni e garantisce un adeguato supporto ai congiunti delle vittime di eventi lesivi.