La responsabilità del direttore dei lavori nel crollo di costruzioni: commento alla sentenza n. 17106 del 2024

La recente sentenza n. 17106 del 14 marzo 2024 della Corte di Cassazione ha nuovamente messo in luce il ruolo cruciale del direttore dei lavori nel garantire la sicurezza dei cantieri edili. Questo caso specifico offre spunti importanti sulla responsabilità penale in caso di crollo colposo, sottolineando come anche l'assenza dal cantiere non esoneri il direttore dai suoi doveri di vigilanza.

Il contesto della sentenza

Il caso riguardava un incidente avvenuto durante la demolizione di un edificio, in cui la Corte ha ritenuto colpevole il direttore dei lavori, P. G., per aver consentito che le operazioni fossero eseguite senza un adeguato programma e in modo divergente dalle regole della buona tecnica. La Corte ha evidenziato che il direttore non solo deve essere presente, ma è tenuto a esercitare un'attività di vigilanza costante e oculata, adottando tutte le precauzioni necessarie.

Direttore dei lavori - Infortunio sul lavoro - Crollo colposo di costruzione - Responsabilità - Condizioni - Fattispecie. Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nel caso di assenza dal cantiere, dovendo esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed adottare, ove necessario, le dovute precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'esecutore dei lavori, mediante la rinunzia all'incarico ricevuto. (Fattispecie in tema di disastro colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che la demolizione di un edificio fosse eseguita in assenza di un programma e con modalità divergenti dalle "leges artis" e dalle regole della buona tecnica nella "subiecta materia").

Le implicazioni della sentenza

Questa sentenza ha importanti implicazioni sia per i professionisti del settore che per le aziende edili. In particolare, i direttori dei lavori devono essere consapevoli della loro responsabilità e del fatto che devono intervenire attivamente per garantire la sicurezza del cantiere. Alcuni punti chiave emersi dalla sentenza sono:

  • Obbligo di vigilanza: il direttore dei lavori deve monitorare costantemente l'andamento dei lavori.
  • Precauzioni tecniche: è fondamentale adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti.
  • Responsabilità anche in assenza: l'assenza fisica dal cantiere non esonera dalla responsabilità.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 17106 del 2024 rappresenta un avvertimento chiaro per tutti i professionisti coinvolti nella gestione di cantieri edili. La responsabilità del direttore dei lavori è ineludibile e richiede un impegno costante nella vigilanza e nella piano delle attività. La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità, e ogni professionista deve essere pronto a prendere decisioni tempestive e appropriate per evitare incidenti e conseguenze legali.

Studio Legale Bianucci