Commento alla Sentenza n. 9936 del 2024: Massimali di Garanzia nell'Assicurazione RCA

La Sentenza n. 9936 del 12 aprile 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, rappresenta un importante punto di riferimento per la comprensione dei massimali di garanzia nell'ambito delle assicurazioni per responsabilità civile auto (RCA). La Corte ha affrontato la questione del differimento nell'adeguamento dei massimali minimi di garanzia, stabilendo chiaramente la legittimità di tale differimento anche in assenza di un tempestivo recepimento della Direttiva 2005/14/CE.

Il Contesto Normativo

La Direttiva 2005/14/CE ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di innalzare i massimali minimi di garanzia per le assicurazioni RCA, concedendo un periodo transitorio di cinque anni. La Corte ha chiarito che, sebbene il recepimento della direttiva sia avvenuto in ritardo, questo non ha impedito la legittimità del differimento dell'adeguamento ai massimali minimi. In altre parole, gli Stati membri hanno la facoltà di prorogare i termini per l'adeguamento, senza che questo possa configurare una violazione delle disposizioni europee.

Le Implicazioni della Sentenza

nell'accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere un periodo transitorio di cinque anni entro il quale elevare la misura dei massimali minimi di garanzia dell'assicurazione r.c.a. - non ha subordinato tale facoltà al suo tempestivo recepimento, con la conseguenza che il d.lgs. n. 198 del 2007, pur recependo tardivamente la citata Direttiva, legittimamente ha differito l'adeguamento dei massimali minimi entro i termini da essa previsti (l'11 dicembre 2009 per l'innalzamento del massimale a 2,5 milioni di euro e l'11 giugno 2012 per l'innalzamento del massimale a 5 milioni di euro); pertanto, l'obbligazione indennitaria dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per i sinistri avvenuti sino al 10 dicembre 2009, resta limitata al massimale previsto dal d.P.R. 19 aprile 1993.

Questa affermazione è cruciale per capire quali siano i limiti delle obbligazioni indennitarie delle imprese assicurative designate dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Infatti, per i sinistri avvenuti fino al 10 dicembre 2009, le indennità si attestano ai massimali previsti dal d.P.R. 19 aprile 1993, e non a quelli successivamente innalzati.

Conclusioni

La sentenza in esame offre una chiara interpretazione delle norme riguardanti i massimali di garanzia delle assicurazioni RCA, sottolineando l'importanza di comprendere le scadenze e le modalità di recepimento delle direttive europee. Per i cittadini e per i professionisti del settore, è fondamentale essere a conoscenza di queste disposizioni per gestire al meglio le controversie legate ai sinistri. La Corte di Cassazione, con questa decisione, ha fornito un importante chiarimento che potrebbe influenzare futuri casi in materia di risarcimento danni da incidenti stradali.

Studio Legale Bianucci