Negoziazione assistita e improcedibilità: analisi dell'Ordinanza n. 186 del 2025

La recente Ordinanza n. 186 del 7 gennaio 2025, emessa dalla Corte d'Appello di Ancona, ha suscitato un ampio dibattito in ambito giuridico, poiché affronta questioni cruciali riguardanti il procedimento di negoziazione assistita. Questa ordinanza offre un importante chiarimento su come la negoziazione assistita, prevista dall'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, si interfacci con le azioni di danni da circolazione stradale e le domande di condanna al pagamento di somme.

Il contesto normativo

L'articolo 3 del decreto legge n. 132 del 2014 stabilisce che il procedimento di negoziazione assistita sia una condizione di procedibilità per determinate tipologie di controversie. In particolare, la sentenza chiarisce che tale procedura è necessaria sia per le azioni di danni da circolazione stradale, sia per le domande di condanna al pagamento di somme non superiori a cinquantamila euro. Questo approccio mira a facilitare la risoluzione delle controversie e a ridurre il carico sui tribunali.

Analisi dell'ordinanza

Nel caso specifico trattato dall'ordinanza, la Corte ha evidenziato che se l'improcedibilità è stata tempestivamente eccepita in primo grado relativamente a una delle due tipologie di controversie, tale eccezione non può essere successivamente riproposta in appello per l'altra. Questo aspetto pone un chiaro limite alla possibilità di far valere l'improcedibilità e sottolinea l'importanza di una gestione tempestiva delle questioni procedurali.

Procedimento di negoziazione assistita - Condizione di procedibilità - Ambito - Art. 3, d.l. n. 132 del 2014 - Tempestiva eccezione di improcedibilità relativa ad azione di danni da circolazione stradale - Deduzione in appello dell'improcedibilità della domanda di condanna al pagamento di somme - Inammissibilità - Fondamento. Il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 3, del d.l. n. 132 del 2014, sia per le azioni di danni da circolazione stradale, sia per la domanda di condanna al pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, che integrano due, ben distinte e tra loro indipendenti, tipologie di controversie, con la conseguenza che, ove sia stata tempestivamente eccepita in primo grado l'improcedibilità in relazione ad una di esse, deve ritenersi tardiva la medesima eccezione proposta, con i motivi d'appello, riguardo all'altra.

Implicazioni pratiche

Le implicazioni di questa ordinanza sono molteplici:

  • Necessità di una strategia processuale chiara fin dall'inizio della controversia.
  • Importanza di rispettare i termini per la presentazione delle eccezioni.
  • Chiarezza sulla distinzione tra le diverse tipologie di controversie.

In sintesi, l'Ordinanza n. 186 del 2025 rappresenta un importante passo avanti nella comprensione e applicazione della negoziazione assistita nel contesto delle azioni di danni da circolazione stradale. Gli operatori del diritto devono prestare attenzione a tali pronunce per garantire una corretta gestione delle controversie e per evitare di incorrere in inammissibilità delle domande.

Conclusioni

In conclusione, l'ordinanza analizzata non solo chiarisce aspetti procedurali fondamentali, ma invita anche a riflettere sull'importanza della tempestività e della precisione nel contesto della negoziazione assistita. Rispettare le norme e le procedure è essenziale per garantire l'efficacia delle proprie richieste in sede giudiziale.

Studio Legale Bianucci