Sentenza n. 22897 del 2024: Revisione della rendita INAIL e i termini di riferimento

La sentenza n. 22897 del 19 agosto 2024 della Corte di Cassazione rappresenta un importante punto di riferimento per le questioni legate alla revisione delle rendite INAIL. In questo articolo, analizzeremo il significato di tale sentenza, in particolare per quanto riguarda il diritto alla revisione della rendita in caso di aggravamenti conseguenti a infortuni sul lavoro. La Corte ha chiarito alcuni aspetti fondamentali riguardo ai termini di richiesta e alle condizioni necessarie per avvalersi di tale diritto.

Il contesto normativo

La revisione della rendita INAIL è disciplinata dal d.P.R. n. 1124 del 1965, che all'articolo 83 stabilisce i termini per l'esercizio del diritto alla revisione. Tuttavia, la sentenza in oggetto ha sottolineato che il termine si riferisce esclusivamente all'aggravamento derivante dalla naturale evoluzione dell'originario stato morboso. Qualora, invece, il maggior grado di inabilità sia dovuto a una concausa sopravvenuta, deve essere applicata la disciplina prevista dall'art. 80 dello stesso decreto.

Il caso specifico e la decisione della Corte

Nella fattispecie, la Corte ha esaminato il caso di un infortunio in itinere avvenuto nel 1975, per il quale l'assicurato aveva richiesto la revisione della rendita a causa di una patologia epatica manifestatasi nel 2010. La Corte ha ritenuto che tale patologia fosse riconducibile alle trasfusioni di sangue cui l'assicurato era stato sottoposto in occasione dell'infortunio. Tuttavia, ha cassato la sentenza di appello che aveva qualificato la domanda come richiesta di aggravamento, stabilendo che il diritto alla prestazione fosse precluso dal decorso dei dieci anni dall'infortunio.

Aggravamenti conseguenti ad infortunio - Termine per il diritto alla revisione - Applicabilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie. Il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dall'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965 si riferisce esclusivamente all'eventuale aggravamento derivante dalla naturale evoluzione dell'originario stato morboso, mentre, ove il maggior grado di inabilità dipenda da una concausa sopravvenuta, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 80 del d.P.R. cit. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, qualificata la domanda come richiesta di aggravamento degli esiti dell'infortunio in itinere avvenuto nel 1975, aveva accertato che la patologia epatica, manifestatasi nel 2010 e diagnosticata nel 2014, era conseguenza delle trasfusioni cui l'assicurato era stato sottoposto in occasione dell'infortunio ed aveva quindi ritenuto che il diritto alla prestazione fosse precluso per effetto del decorso dei dieci anni dall'infortunio).

Conclusioni

La sentenza n. 22897 del 2024 offre un'importante chiarificazione riguardo alla revisione delle rendite INAIL, evidenziando come la distinzione tra aggravamenti derivanti da evoluzione naturale e quelli causati da concausali sopravvenute sia fondamentale per la corretta applicazione della normativa. Gli assicurati devono essere consapevoli di queste distinzioni per poter esercitare i propri diritti nel modo più efficace possibile. È quindi consigliabile consultare un legale esperto in materia per valutare le specifiche situazioni e per orientarsi tra le varie disposizioni normative.

Studio Legale Bianucci