La recente sentenza n. 40885 del 20 dicembre 2021 emessa dalla Corte di Cassazione ha acceso un dibattito significativo sull'applicabilità dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2005) in situazioni di sinistri stradali in cui non sono coinvolti altri veicoli. La decisione ha implicazioni importanti per i diritti di risarcimento dei trasportati, rendendo necessario un approfondimento.
Il ricorso è stato presentato da R.C., il quale ha chiesto il risarcimento per la morte della moglie, deceduta in un incidente stradale avvenuto il 1 novembre 2010. La Corte d'Appello di Milano aveva inizialmente respinto la domanda, ritenendo non applicabile l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni a causa dell'assenza di veicoli coinvolti nel sinistro. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rivisto questa posizione, evidenziando la necessità di un'interpretazione più ampia della norma.
La Corte ha sottolineato che l'art. 141 deve essere applicato anche in assenza di veicoli identificabili, per garantire un risarcimento più celere ai trasportati.
Questa sentenza si pone in linea con un orientamento giurisprudenziale che punta a tutelare i diritti dei trasportati. Le principali considerazioni emerse dalla decisione sono:
La sentenza n. 40885 della Corte di Cassazione rappresenta un passo importante nella chiarezza giuridica riguardo i diritti dei trasportati in caso di sinistri stradali. L'interpretazione estensiva dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni offre una maggiore tutela ai soggetti coinvolti in incidenti stradali, favorendo un accesso più semplice e diretto al risarcimento. Questo orientamento giurisprudenziale potrebbe anche influenzare future decisioni, rendendo necessaria un'ulteriore riflessione sui diritti dei trasportati e delle compagnie di assicurazione.