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Sottrazione di Minorenni: Analisi della Sentenza Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 4792/2020

La sentenza della Corte di Cassazione n. 4792 del 2020 rappresenta un importante precedente in materia di sottrazione internazionale di minori. In questo caso, la Corte ha esaminato le problematiche legate al rimpatrio di una minore, S.E., dalla sua residenza in Italia alla Germania, paese di origine e residenza abituale, stabilendo principi di fondamentale importanza per la tutela dei diritti dei minori.

Il Caso in Esame

Il ricorso è stato presentato da D.L.M.E., madre della minore, contro la decisione del Tribunale per i Minorenni di Firenze, che ha accolto la richiesta del padre, S.H.V.B., di ordinare il rimpatrio della figlia in Germania. La Corte ha evidenziato come la residenza abituale della minore fosse da identificarsi in Germania, luogo in cui era nata e dove erano stabiliti i legami affettivi e sociali della famiglia. Questo è un punto cruciale, poiché la definizione di residenza abituale è determinante per la decisione di rimpatrio ai sensi dell'art. 12 della Convenzione dell'Aja e del Regolamento UE 2201/2003.

Le Motivazioni della Corte

La sentenza chiarisce che la residenza abituale di un minore è il luogo in cui ha il centro dei suoi legami affettivi e non solo il luogo di residenza anagrafica.

La Corte ha ribadito che l'interesse superiore del minore deve essere prioritario e che, in assenza di prove di un fondato rischio per la minore in caso di rimpatrio, il giudice non può opporre una valutazione soggettiva sulle condizioni di vita in Germania. Inoltre, è stato evidenziato che la registrazione della minore in una scuola italiana non giustificava la sua permanenza in Italia, poiché tale situazione era frutto di un'illecita sottrazione.

Principi Giuridici Rilevanti

La sentenza si basa su principi giuridici consolidati, tra cui:

  • Art. 12 della Convenzione dell'Aja: il rimpatrio è obbligatorio se il trasferimento è avvenuto illecitamente e non è trascorso un anno dal trasferimento.
  • Art. 13 della stessa convenzione: il giudice può rifiutare il rimpatrio solo in presenza di fondati rischi per il minore.
  • Art. 11 del Regolamento UE 2201/2003: il minore deve essere ascoltato se ha raggiunto un'età e una maturità adeguate.

In questo caso, la Corte ha stabilito che la minore non presentava alcun rischio psichico o fisico nel caso di rimpatrio, in quanto il padre era in grado di assicurare la sua protezione. Inoltre, è stata esclusa la necessità di nominare un curatore speciale per la minore, poiché la normativa non prevede questa figura in tali procedimenti.

Conclusioni

La decisione della Corte di Cassazione n. 4792/2020 è fondamentale per chiarire come la residenza abituale di un minore debba essere determinata e quali siano i diritti e le tutele a lui riservati in caso di sottrazione internazionale. Essa sottolinea l'importanza di una valutazione oggettiva e documentata delle condizioni di vita del minore e della sua famiglia, rimanendo sempre ancorata al principio dell'interesse superiore del minore.