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Cass. Civ., Ord. n. 4222/2021: Riflessioni sulla Sottrazione Internazionale di Minori

La sentenza del 17 febbraio 2021 della Corte di Cassazione, n. 4222, offre un'importante analisi sulla problematica della sottrazione internazionale di minori, affrontando questioni cruciali riguardanti l'interesse superiore del minore e la definizione di "residenza abituale". Questo caso specifico coinvolge C. R., il padre di una minore, C. G. E., che aveva presentato ricorso per il rimpatrio della figlia in Spagna, dopo che la madre, I. V., l'aveva portata in Italia. La Corte ha ribadito i principi stabiliti dalla Convenzione dell'Aja del 1980 e dal Regolamento CE 2201/2003.

Il Contesto della Sentenza

Il Tribunale per i Minorenni del Piemonte aveva già negato la richiesta di restituzione della minore, motivando la decisione con la valutazione del contesto in cui la bambina si trovava. In particolare, il Tribunale aveva sottolineato la mancanza di un lavoro e di un'abitazione da parte della madre in Spagna, a fronte di un solido legame familiare e lavorativo in Italia.

  • Il concetto di "residenza abituale" è cruciale per determinare il luogo di vita del minore.
  • La Corte ha richiamato l'importanza dell'interesse del minore, come stabilito dalla giurisprudenza.
  • La valutazione del rischio di pericoli fisici o psichici è fondamentale nella decisione di rimpatrio.

Principi Fondamentali sulla Sottrazione Internazionale

La disciplina sulla sottrazione internazionale mira a tutelare il minore contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento o mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana.

La sentenza ribadisce che il giudice non deve considerare solo il benessere immediato del minore, ma anche la sua integrazione nel nuovo ambiente. La Corte ha chiarito che, nel caso in cui la minore abbia già instaurato legami affettivi e sociali in Italia, è fondamentale considerare tali fattori nella decisione finale.

In particolare, la Corte ha sostenuto che l'eventuale ritorno della minore in Spagna non deve essere disposto se vi è un fondato rischio di pericoli per la sua sicurezza e il suo benessere. Questo principio è sancito dall'art. 13 della Convenzione dell'Aja, il quale stabilisce che il ritorno non può essere ordinato se vi sono motivi che possano esporre il minore a situazioni intollerabili.

Conclusioni

In conclusione, l'ordinanza n. 4222 del 2021 della Corte di Cassazione rappresenta un punto di riferimento significativo nella giurisprudenza italiana riguardante la sottrazione internazionale di minori. Essa riafferma l'importanza di valutare l'interesse superiore del minore, tenendo conto della sua residenza abituale e delle condizioni in cui vive. La decisione di non ammettere il ricorso del padre è sostenuta da una motivazione solida che pone al centro la protezione e il benessere della minore. Il caso offre spunti utili per il dibattito legale e per la pratica dei professionisti del diritto che si occupano di questioni di famiglia e di diritto minorile.