• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • Avvocato Penalista, Matrimonialista, Divorzista

Commento alla Sentenza Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 28558 del 2024: l'inefficacia del trasferimento immobiliare in sede di separazione

La recente ordinanza n. 28558 della Corte di Cassazione, emessa il 6 novembre 2024, offre spunti di riflessione importanti in merito alla validità degli atti di trasferimento immobiliare effettuati tra coniugi in sede di separazione. La sentenza, infatti, affronta il delicato tema dell'inefficacia di tali trasferimenti quando sussistono creditori terzi, gettando luce su aspetti fondamentali legati alla protezione dei diritti patrimoniali dei creditori e alla trasparenza delle operazioni tra coniugi.

Il contesto della sentenza

Il caso in esame coinvolge A.A. e B.B., i quali si trovano a dover fronteggiare una richiesta di revoca di un atto di trasferimento di proprietà immobiliare, ritenuto inefficace ai sensi dell'art. 2901 del codice civile. La Corte d'Appello di Roma, accogliendo l'appello della società ITALFONDIARIO, aveva dichiarato l'inefficacia del trasferimento, ritenendo che B.B. non avesse dimostrato la propria capacità patrimoniale nel momento del trasferimento. Questo aspetto si è rivelato cruciale per la decisione finale della Cassazione.

Analisi della decisione della Corte di Cassazione

In primo luogo, la Corte ha confermato che il trasferimento di un immobile da un coniuge all'altro, realizzato in adempimento di obblighi derivanti da separazione consensuale, può essere oggetto di revoca se risulta lesivo per i diritti dei creditori. La Cassazione ha sottolineato che, per valutare l'eventus damni, è fondamentale considerare la capacità patrimoniale del cedente al momento del trasferimento.

La qualificazione del trasferimento come atto a titolo gratuito o oneroso e la sussistenza dell'eventus damni sono valutazioni di merito, insindacabili in sede di legittimità.
  • La Corte ha ribadito che l'accordo di separazione, pur avendo valore, non è di per sé sufficiente a giustificare il trasferimento se questo compromette le garanzie patrimoniali per i creditori.
  • Inoltre, è emerso che l'asserita capacità patrimoniale di B.B. non era supportata da prove concrete, ma anzi contraddetta dalla sua situazione economica documentata.

Conclusioni

La sentenza della Cassazione n. 28558 del 2024 rappresenta un'importante affermazione di principio riguardo all'equilibrio tra le esigenze di tutela dei creditori e la libertà di determinazione dei coniugi in sede di separazione. Essa chiarisce che le operazioni patrimoniali tra coniugi devono essere effettuate con la massima trasparenza e che la protezione dei diritti dei creditori prevale in situazioni in cui vi è il rischio di pregiudicare la loro garanzia patrimoniale. La corretta valutazione della capacità economica del cedente diventa quindi un elemento fondamentale per la validità degli atti di trasferimento, evitando così possibili conflitti tra i diritti dei coniugi e quelli dei creditori.