Rappresentanza processuale e amministrazione di sostegno: commento sulla sentenza n. 17113 del 2024

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 17113 del 20 giugno 2024 offre spunti di riflessione importanti sul tema della rappresentanza processuale nel contesto delle persone divenute maggiorenni nel corso di un procedimento. In particolare, la pronuncia mette in luce il principio di ultrattività della rappresentanza genitoriale, anche in presenza di una nomina di amministratore di sostegno.

Il principio di ultrattività della rappresentanza processuale

Secondo quanto stabilito dalla Corte, la rappresentanza processuale del genitore continua a operare anche dopo che il figlio ha raggiunto la maggiore età, a meno che non vi sia una specifica perdita di capacità processuale. Questo principio si applica anche nel caso in cui il figlio divenuto maggiorenne venga nominato un amministratore di sostegno. La novità di questa sentenza risiede nella distinzione netta tra la nomina di un amministratore di sostegno e quella di un'interdizione. Infatti, mentre l'interdizione comporta una perdita automatica della capacità processuale, la nomina dell'amministratore di sostegno non implica automaticamente la cessazione della rappresentanza genitoriale.

La dichiarazione dell'amministratore di sostegno e l'interruzione del giudizio

Un altro aspetto cruciale della sentenza riguarda la dichiarazione della nomina da parte del difensore. La Corte ha chiarito che tale dichiarazione, se non finalizzata esplicitamente all'interruzione del processo e priva dei requisiti formali necessari, non determina automaticamente l'interruzione del giudizio stesso. Questo punto è rilevante per evitare interpretazioni errate che potrebbero compromettere i diritti delle parti coinvolte.

In genere. Il principio di ultrattività della rappresentanza processuale del genitore del minore che, nel corso del giudizio, matura la maggiore età opera anche se al figlio divenuto maggiorenne è nominato un amministrazione di sostegno, non potendo farsi derivare automaticamente dalla predetta nomina la perdita di capacità processuale della parte, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di interdizione; ne consegue che la dichiarazione dell'intervenuta nomina dell'amministratore di sostegno da parte del difensore con la comparsa conclusionale non determina ex se l'interruzione del giudizio, a meno che non sia finalizzata al conseguimento di tale effetto e corredata dei necessari requisiti formali. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato la carenza di rappresentanza in giudizio di una persona disabile divenuta medio tempore maggiorenne, ritenendo venuta meno la rappresentanza genitoriale per effetto della nomina della nonna quale amministratore di sostegno, senza neppure valutare l'idoneità ai fini interruttivi del processo della dichiarazione dell'evento da parte del difensore nominato dal padre).

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 17113 del 2024 della Corte di Cassazione rappresenta un importante passo in avanti nella tutela dei diritti delle persone disabili, chiarendo le dinamiche di rappresentanza processuale anche in situazioni complesse. È fondamentale che gli operatori del diritto comprendano questi principi per garantire una corretta applicazione delle norme e la salvaguardia dei diritti dei soggetti coinvolti. La decisione della Corte non solo offre certezze giuridiche, ma ci invita anche a riflettere su come le istituzioni possono meglio supportare le persone vulnerabili nel loro accesso alla giustizia.

Studio Legale Bianucci