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Sottrazione di Minorenni: Analisi della Sentenza Cass. civ., Sez. I, n. 26382 del 2024

La sentenza n. 26382 del 2024 della Corte di Cassazione rappresenta un importante punto di riferimento in materia di sottrazione internazionale di minori. In questo caso, il Tribunale per i Minorenni di Bari ha respinto la richiesta di un padre, A.A., di rientro dei figli minori, portati in Italia dalla madre, B.B., in violazione di un accordo tra le parti. La decisione ha suscitato un ricorso per cassazione, evidenziando la complessità delle questioni giuridiche coinvolte.

Il Contesto della Sentenza

La causa si è sviluppata a seguito di un'istanza presentata dal Pubblico Ministero per la restituzione dei minori, che secondo il padre erano stati trattenuti illecitamente in Italia. I giudici hanno esaminato se fosse integrata la fattispecie di sottrazione internazionale ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980. Essi hanno innanzitutto accertato che, sebbene la madre avesse esercitato il diritto di custodia, il padre non avesse effettivamente esercitato i suoi diritti di custodia nel periodo precedente al trasferimento.

La sentenza ha chiarito che il diritto di custodia deve essere esercitato in modo continuo e non episodico per poter invocare l'illiceità del trasferimento di un minore.

Principi Fondamentali della Convenzione dell'Aja

La Corte ha richiamato alcuni principi fondamentali della Convenzione dell'Aja, che mirano a proteggere i minori da trasferimenti illeciti e a garantire il loro rientro nel luogo di residenza abituale. Tra i punti più significativi:

  • Il trasferimento è considerato illecito quando avviene in violazione dei diritti di custodia.
  • La residenza abituale deve tenere conto dell'integrazione sociale e familiare del minore.
  • Il giudice deve considerare se il genitore richiedente abbia esercitato effettivamente i diritti di custodia al momento del trasferimento.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte ha confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni, ritenendo che non fosse dimostrata l'illiceità del trasferimento. Infatti, il padre non aveva dimostrato di esercitare in concreto i diritti di affido e la residenza abituale dei minori era stata correttamente individuata in Italia, dove avevano sviluppato legami familiari e sociali significativi. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, sottolineando che la valutazione del rischio per la salute psico-fisica dei minori deve essere rigorosa e non basata su considerazioni generiche.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 26382 del 2024 offre importanti spunti di riflessione per tutti coloro che si occupano di diritto di famiglia, in particolare in contesti internazionali. Essa evidenzia la necessità di un'analisi approfondita dei diritti di custodia e della residenza abituale dei minori, per garantire la loro tutela nel rispetto della normativa vigente. È fondamentale che i genitori comprendano che le decisioni relative ai figli devono sempre essere prese nell'interesse supremo del minore, come stabilito dalla legislazione internazionale.