Donazione modale e tassazione: commento all'Ordinanza n. 8875 del 2024

La recente Ordinanza n. 8875 del 4 aprile 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, ha sollevato importanti questioni in merito alla natura della donazione modale e alla sua tassazione. Questa sentenza si inserisce in un contesto normativo complesso, in cui la distinzione tra donazione e reddito è cruciale per la corretta applicazione delle imposte. Analizziamo quindi il contenuto di questa ordinanza e le sue implicazioni.

Il contesto della decisione

La questione giuridica affrontata dalla Corte riguardava un caso in cui una madre aveva effettuato una donazione di azienda al figlio, imponendo però l'onere di versare una somma al padre. Questa situazione ha portato a un contenzioso sulla tassabilità delle somme corrisposte al terzo, che, secondo la sentenza impugnata, erano state considerate come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50 del T.U.I.R.

In genere. La donazione modale a favore di un terzo determinato costituisce una doppia donazione, l'una eseguita a favore del donatario e l'altra a favore del beneficiario, che realizza l'arricchimento patrimoniale di quest'ultimo attraverso l'intermediazione materiale del donatario, sicché le somme corrisposte al terzo in adempimento dell'onere non sono qualificabili a fini impositivi quali redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente tassabili ex art. 50 T.U.I.R. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una donazione di azienda dalla madre al figlio con la previsione dell'onere di versare ratealmente una somma a favore del padre, aveva ritenuto la tassabilità ai sensi della citata norma dell'assegno periodico corrisposto al terzo, senza valutare la natura liberale della disposizione modale emergente dallo stesso atto di donazione).

La natura liberale della donazione modale

La Corte ha chiarito che, in presenza di una donazione modale, si realizza una doppia donazione: una a favore del donatario e una a favore del beneficiario. Questa distinzione è fondamentale perché implica che le somme corrisposte al terzo, in adempimento dell'onere, non possono essere considerate come redditi da lavoro dipendente. La decisione si fonda su principi di diritto civile, in particolare sugli articoli 769 e 793 del Codice Civile, che disciplinano la donazione e le sue modalità.

  • La donazione modale crea un arricchimento patrimoniale per il beneficiario.
  • Le somme corrisposte per l'adempimento dell'onere non sono tassabili come redditi da lavoro.
  • La Corte ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo non valutata la natura liberale della donazione.

Conclusioni

In conclusione, l'Ordinanza n. 8875 del 2024 rappresenta un importante chiarimento in materia di donazione modale e tassazione. La Corte di Cassazione ha ribadito la necessità di considerare la natura liberale delle donazioni, evitando equiparazioni improprie con redditi da lavoro dipendente. Questa sentenza offre una guida preziosa per i professionisti del settore legale e per i contribuenti, segnando un passo significativo nella tutela dei diritti dei donatari e beneficiari.

Studio Legale Bianucci