Mantenimento dei figli e negoziazione assistita: commento all'ordinanza n. 19388 del 2024

L'ordinanza n. 19388 del 15 luglio 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un tema delicato e attuale: la modifica del contributo per il mantenimento dei figli minorenni in seguito a crisi familiari. Questa decisione sottolinea l'importanza del contesto in cui si stabiliscono gli accordi economici tra i genitori e le implicazioni legali che ne derivano. La sentenza chiarisce che anche gli accordi presi in sede di negoziazione assistita sono suscettibili di modifica, a condizione che vi siano variazioni significative nelle condizioni economiche dei genitori.

La natura degli accordi di negoziazione assistita

La negoziazione assistita, disciplinata dall'articolo 6, comma 3, del Decreto Legge n. 132 del 2014, rappresenta un'alternativa alla via giudiziale per risolvere controversie familiari. Gli accordi raggiunti in questo contesto hanno valore legale e producono effetti simili a quelli dei provvedimenti giudiziali. Tuttavia, come evidenziato nella sentenza, è fondamentale che tali accordi siano flessibili e possano adattarsi a eventuali cambiamenti nelle situazioni economiche dei genitori. Ciò è essenziale per garantire il benessere dei figli, che deve rimanere prioritario in tutte le decisioni.

Presupposti per la modifica del mantenimento

Secondo la massima della sentenza, per modificare il contributo stabilito in sede di negoziazione assistita, è necessaria la dimostrazione di un mutamento delle condizioni economiche dei genitori. Questi presupposti sono analoghi a quelli richiesti quando l'assegno è stato determinato in sede giurisdizionale. Ecco alcuni punti chiave da considerare:

  • Un cambiamento significativo nel reddito di uno o entrambi i genitori.
  • Variazioni nelle esigenze economiche dei figli.
  • Eventuali altri fattori che possano influenzare il benessere economico della prole.
Crisi familiare - Mantenimento dei figli minori - Contributo determinato con negoziazione assistita - Modifica - Presupposti - Fondamento - Conseguenze. In tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio ex art. 6, comma 3, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, è suscettibile di essere modificata, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l'assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, poiché l'accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, per la modifica del contributo, è necessario che sia sopravvenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori, idoneo a variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con la convenzione.

Conclusioni

In conclusione, l'ordinanza n. 19388 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei minori in situazioni di crisi familiare. Essa ribadisce che gli accordi di mantenimento, anche se raggiunti tramite negoziazione assistita, non sono statici e devono poter essere adattati alle mutate circostanze economiche. È fondamentale che i genitori comprendano l'importanza di mantenere una comunicazione aperta e onesta riguardo alla loro situazione economica, per garantire il benessere dei figli e il rispetto degli accordi presi.

Studio Legale Bianucci