La sentenza n. 627/2022 del Tribunale di Pavia affronta questioni complesse legate alla separazione dei coniugi, in particolare sull'annullamento dell'accordo di separazione consensuale. La pronuncia offre un'importante riflessione sulla validità del consenso e sui diritti dei coniugi in una fase di crisi coniugale.
F.T. e C.B., coniugi dal 2012, si separano consensualmente nel 2016, ma emergono successivamente elementi nuovi, come la nascita di un figlio da una relazione extraconiugale di C.B. La domanda principale di F.T. è stata quella di annullare l'accordo di separazione, sostenendo di non aver avuto piena conoscenza dei fatti rilevanti al momento della sottoscrizione.
La scoperta della gravidanza extraconiugale ha sollevato interrogativi sulla validità del consenso prestato dalla moglie all'accordo separativo.
Il Tribunale ha esaminato il tema del dolo omissivo, evidenziando che il silenzio di C.B. sulla gravidanza non ha costituito un inganno tale da invalidare l'accordo. La giurisprudenza italiana chiarisce infatti che il dolo deve essere considerato solo se l'inerzia della parte si inserisce in un comportamento preordinato a ingannare l'altra parte. In questo caso, il semplice silenzio non ha integrato gli estremi del dolo.
F.T. ha chiesto un risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, ma il Tribunale ha ritenuto che la sofferenza morale non fosse quantificabile in termini di danno biologico. L'istruttoria ha evidenziato che, pur essendo stata vittima di un comportamento lesivo da parte del marito, le condizioni non giustificavano un risarcimento elevato. Alla fine, sono stati riconosciuti € 7.000,00 per danno non patrimoniale.
La sentenza del Tribunale di Pavia rappresenta un importante passo nella giurisprudenza sulla separazione dei coniugi, evidenziando come il principio del libero consenso debba essere tutelato anche in situazioni di crisi familiare. Il caso sottolinea l'importanza di una comunicazione trasparente e onesta all'interno del matrimonio, e il rischio di conseguenze legali quando si omettono informazioni rilevanti. La sentenza, pur confermando il diritto al risarcimento, ha anche rimarcato i limiti di tale diritto in assenza di danni certificabili e consistenti.