Sentenza n. 11433/2024: Diritto al subentro nell'edilizia residenziale pubblica

La sentenza n. 11433 del 29 aprile 2024 emessa dalla Corte di Cassazione affronta un tema di grande rilevanza nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, in particolare rispetto ai diritti di subentro dei nipoti in caso di decesso dell'assegnatario. Questo assunto è di particolare interesse per coloro che si trovano a dover affrontare situazioni simili, in cui la continuità della residenza è legata a requisiti legislativi specifici.

Il contesto normativo e la decisione della Corte

La Corte si è pronunciata in merito a un caso in cui un nipote richiedeva il subentro nell'assegnazione di un alloggio pubblico dopo il decesso della nonna, assegnataria dell'immobile. La normativa di riferimento è l'articolo 12 della legge regionale Lazio n. 12 del 1999, che stabilisce le condizioni per il subentro in caso di decesso. La Corte ha chiarito che i nipoti possono ottenere questo diritto solo se conviventi con l'assegnatario per almeno due anni prima della pubblicazione del bando di concorso.

In genere. In tema di edilizia residenziale pubblica, in caso di decesso dell'assegnatario, ai sensi dell'art. 12 l.r. Lazio n. 12 del 1999, i nipoti hanno diritto al subentro nell'assegnazione, solo se conviventi con il familiare ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, trattandosi di discendenti e come tali contemplati solo come componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario di cui all'art. 11, comma 5, e non anche di quello ampliato di cui all'art. 12, comma 4 della medesima legge. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di rigetto della domanda di accertamento della sussistenza dei requisiti per il subentro proposta dal nipote dell'assegnataria che, solo successivamente all'assegnazione, si era trasferito presso l'abitazione della nonna, per prestarle assistenza, in quanto invalida al 100%).

Implicazioni pratiche della sentenza

Questa decisione ha importanti ripercussioni per le famiglie che si trovano in situazioni analoghe. In particolare, è fondamentale che i nipoti considerino i seguenti aspetti:

  • La necessità di dimostrare la convivenza ininterrotta con l'assegnatario per almeno due anni.
  • La differenza tra il nucleo familiare originario e quello ampliato, come stabilito dalla legge.
  • Il fatto che il trasferimento presso l'abitazione della nonna dopo l'assegnazione non conferisce automaticamente il diritto al subentro.

Conclusioni

La sentenza n. 11433 del 2024 rappresenta un importante chiarimento sulla normativa riguardante l'edilizia residenziale pubblica e i diritti di subentro dei nipoti. È fondamentale che le famiglie siano consapevoli dei requisiti previsti dalla legge e si preparino adeguatamente qualora si trovassero a dover esercitare tali diritti. La corretta interpretazione della normativa può fare la differenza nel garantire la stabilità abitativa in momenti di difficoltà.

Studio Legale Bianucci