La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 9071 del 2024, affronta tematiche cruciali legate alla regolamentazione dei diritti genitoriali e all'ascolto del minore nei procedimenti di affidamento. La decisione offre spunti di riflessione sul ruolo della giustizia nella protezione dei diritti dei minori e sulla gestione delle relazioni familiari in situazioni di conflitto.
La Corte ha esaminato il caso di A.A., padre della minore B.B., il quale ha contestato la decisione della Corte d’Appello di Milano che ha negato il suo diritto di partecipare alle scelte sanitarie della figlia. Il Tribunale di Varese aveva già stabilito l'affidamento esclusivo alla madre e imposto al padre un contributo mensile per il mantenimento della minore. La questione centrale si è focalizzata sull'omessa audizione della minore, un diritto sancito dall'art. 336-bis c.c.
La Corte ha ribadito che l'ascolto del minore non è un mero adempimento burocratico, ma un diritto fondamentale da garantire nel rispetto del suo interesse superiore.
Una delle questioni più rilevanti emerse dalla sentenza è il principio del diritto alla bigenitorialità, che implica una presenza attiva di entrambi i genitori nella vita del minore. La Corte ha confermato che l'ascolto della minore, che aveva già compiuto dodici anni, deve avvenire quando ciò non contrasti con il suo interesse superiore. In questo caso, la Corte ha ritenuto giustificato il mancato ascolto, considerando le sue condizioni di salute e il rapporto con il padre.
La sentenza n. 9071/2024 della Corte di Cassazione rappresenta un importante passo avanti nella protezione dei diritti dei minori, sottolineando l'importanza di un approccio che consideri non solo i diritti dei genitori, ma anche il benessere e la voce dei figli. L'udienza del minore deve essere effettuata con attenzione e responsabilità, tenendo sempre in considerazione il suo stato emotivo e relazionale. La bigenitorialità, come diritto fondamentale, deve essere garantita in tutte le sue sfaccettature, per garantire relazioni affettive sane e stabili tra il minore e entrambi i genitori.