La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21969 del 2024, si è pronunciata su una questione di grande rilevanza nel diritto di famiglia, riguardante l'affidamento di una minore, D.D., i cui genitori, A.A. e B.B., erano coinvolti in un procedimento di separazione. Questo caso mette in luce non solo le norme italiane in materia di affidamento, ma anche i principi fondamentali sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dalla normativa europea.
La Corte di Appello di Torino, attraverso la sentenza n. 641-2023, aveva disposto la proroga dell'affidamento della minore a un nucleo familiare diverso da quello d'origine, confermando anche l'interruzione degli incontri con i genitori. La motivazione alla base di tale decisione si fondava su una valutazione attenta della situazione psicologica della minore, evidenziando la sua paura nei confronti del padre e la necessità di proteggere il suo benessere.
La Corte ha ribadito che la sospensione dei contatti tra padre e figlia è giustificata dal radicato rifiuto della figura paterna manifestato dalla minore.
La sentenza richiama l'importanza di garantire il diritto del minore a una crescita equilibrata, come previsto dalla Legge n. 184 del 1983 e dalle disposizioni europee. In particolare, l'articolo 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea stabilisce il diritto del minore a mantenere contatti diretti e regolari con i genitori. Tuttavia, in casi di conflitto tra l'interesse del minore e i diritti dei genitori, la priorità deve sempre essere data al benessere psicologico e fisico della figura infantile.
La decisione della Cassazione, pur dichiarando inammissibile il ricorso del padre, sottolinea alcuni aspetti cruciali:
Questa ordinanza della Corte di Cassazione rappresenta una pietra miliare nella tutela dei diritti dei minori, evidenziando come il sistema giuridico italiano, pur nel rispetto dei diritti genitoriali, debba sempre porre al primo posto l'interesse del minore. La sentenza serve da monito per gli operatori del diritto e per i genitori, affinché si consideri con la massima serietà il benessere psicologico dei minori coinvolti in situazioni di conflitto familiare.