Analisi della Sentenza n. 573 del 2025: Il Contratto di Comodato e la Convivenza Familiare

La recente ordinanza n. 573 del 9 gennaio 2025, emessa dalla Corte d'Appello di Torino, offre un'importante interpretazione giuridica riguardo al contratto di comodato, specialmente in relazione all'uso del bene per consentire a un comodatario di "vivere con la propria famiglia". Questa sentenza si pone in continuità con la normativa prevista dall'art. 1809 del Codice Civile, che disciplina il comodato, e solleva questioni significative sulla durata e le condizioni di restituzione del bene.

La Clausola di Comodato e la Sua Interpretazione

In particolare, la Corte ha stabilito che il contratto di comodato, anche in presenza di clausole che prevedono la restituzione del bene entro trenta giorni dalla richiesta, non è necessariamente connotato da precarietà. Ciò significa che, nonostante tali condizioni, la durata del comodato può essere desunta dall'uso convenuto tra le parti. Questa interpretazione è fondamentalmente legata al principio di stabilità del contratto, che privilegia la volontà espressa dai contraenti.

Il Ruolo delle Clausole di Risoluzione

Un aspetto rilevante della sentenza riguarda le clausole di risoluzione immediata in caso di separazione coniugale o decesso del comodatario. La Corte ha chiarito che queste clausole, pur essendo presenti nel contratto, non alterano la natura del comodato come strumento di convivenza. Infatti, tali disposizioni possono essere considerate come una forma di recesso giustificato, che si applica solo qualora l'uso del bene venga meno rispetto all'intento originario di abitazione familiare.

In genere. Il contratto di comodato che contiene la clausola secondo cui il comodatario può servirsi del bene per l'uso specifico di "vivere con la propria famiglia" è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1809 c.c., non essendo connotato da precarietà, perché la sua durata è desumibile per relationem dall'uso convenuto tra le parti, senza che sia di ostacolo a tale conclusione la clausola, inserita nel medesimo contratto, che prevede l'obbligo di restituzione del bene entro trenta giorni dalla richiesta, né quella che contempla l'immediata risoluzione nel caso di separazione coniugale o di decesso del comodatario, essendo entrambe riferibili al recesso giustificato dall'impiego per un uso diverso dalla convivenza del comodatario con la famiglia.

Considerazioni Finali

In conclusione, la sentenza n. 573 del 2025 rappresenta un importante passo avanti nella definizione del contratto di comodato, chiarendo come le clausole contrattuali debbano essere interpretate alla luce dell'effettivo uso del bene. Questo approccio rispecchia un orientamento giurisprudenziale che tende a tutelare i diritti del comodatario, specialmente in contesti familiari. È fondamentale, per chi stipula un contratto di comodato, prestare attenzione alla formulazione delle clausole, affinché queste rispecchino chiaramente le intenzioni delle parti e non compromettano la stabilità della relazione contrattuale.

Studio Legale Bianucci