Commento alla Sentenza n. 10286 del 2024: Licenziamento e Matrimonio nel Diritto del Lavoro

La recente Ordinanza n. 10286 del 16 aprile 2024, della Corte di Cassazione, offre importanti spunti di riflessione riguardo la presunzione di licenziamento per causa di matrimonio. Questo tema, di particolare rilevanza nel diritto del lavoro, è disciplinato dall'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, noto come Codice delle Pari Opportunità. La sentenza in esame si inserisce in un contesto di licenziamento collettivo, chiarendo le condizioni di applicabilità di tale presunzione.

La Presunzione Relativa di Licenziamento

Secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 35, il licenziamento di una lavoratrice per cause legate al matrimonio è soggetto a una presunzione relativa. Ciò significa che, in caso di licenziamento, si presume che questa decisione sia stata influenzata dalla condizione matrimoniale della lavoratrice. La sentenza n. 10286 chiarisce che questa presunzione è applicabile anche nei casi di licenziamento collettivo, sebbene permangano delle eccezioni, specificate nel comma 5 dello stesso articolo.

Presunzione relativa di licenziamento per causa di matrimonio ex art. 35, comma 3, d.lgs. n. 198 del 2006 - Licenziamento collettivo - Applicabilità - Eccezioni al divieto di recesso datoriale - Tassatività - Conseguenze. La presunzione relativa di collegamento fra licenziamento e matrimonio di cui all'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 198 del 2006 opera anche in caso di licenziamento collettivo, ferme restando le eccezioni al divieto di licenziamento a causa di matrimonio di cui al comma 5 della medesima norma, ipotesi di stretta interpretazione, insuscettibili di interpretazione estensiva ed analogica, sicché non può ricondursi alla nozione di cessazione dell'attività aziendale, quale eccezione al divieto di licenziamento a causa di matrimonio, quella di cessazione di un solo reparto, per quanto autonomo.

Le Eccezioni al Divieto di Licenziamento

Il comma 5 dell'art. 35 stabilisce alcune eccezioni al divieto di licenziamento per causa di matrimonio. Tuttavia, queste eccezioni devono essere interpretate in modo restrittivo e non possono essere ampliate attraverso un'interpretazione estensiva. La sentenza sottolinea che la cessazione di un solo reparto non può essere considerata una causa valida per eludere il divieto di licenziamento in caso di matrimonio, contrariamente a quanto potrebbe apparire a prima vista.

  • Applicabilità della presunzione nei licenziamenti collettivi.
  • Interpretazione restrittiva delle eccezioni al divieto di licenziamento.
  • Importanza della protezione delle lavoratrici nel contesto del matrimonio.

Conclusioni

La sentenza n. 10286 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti delle lavoratrici in Italia. La chiarificazione della presunzione di licenziamento per causa di matrimonio e l'affermazione dell'applicabilità anche ai licenziamenti collettivi pongono l'accento sulla necessità di garantire un ambiente di lavoro equo e rispettoso delle norme di parità. È fondamentale che le aziende comprendano le implicazioni di queste normative per evitare contenziosi e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori.

Studio Legale Bianucci