Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 59
Decomiso y prescripción: la Corte de Casación aclara con la sentencia n. 15868/2025 la autonomía de los distintos motivos de apelación | Bufete de Abogados Bianucci

Confisca e prescrizione: la Cassazione chiarisce con la sentenza n. 15868/2025 l’autonomia dei diversi capi di impugnazione

La Terza Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 15868 depositata il 24 aprile 2025, torna sul delicato rapporto tra confisca, prescrizione e limiti del giudizio di legittimità. Il caso, originato da un ricorso proposto da P. F. avverso la decisione della Corte d’appello di Milano, offre lo spunto per ribadire un principio di metodo: l’autonomia strutturale dei capi di sentenza relativi ai singoli reati rispetto a quelli concernenti le misure patrimoniali.

La vicenda processuale in sintesi

In secondo grado la Corte d’appello aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato e disposto la confisca del profitto del reato. In Cassazione, la difesa ha censurato sia la dichiarata colpevolezza sia la misura ablativa. I motivi relativi alla responsabilità sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità (art. 591, co. 1, lett. c, c.p.p.), mentre è stato accolto quello riguardante la confisca, con conseguente annullamento parziale e rinvio per nuovo esame.

  • Ricorso inammissibile sui capi di responsabilità (art. 606 c.p.p.).
  • Annullamento con rinvio limitato alla sola confisca (art. 624 c.p.p.).
  • Prescrizione integratasi dopo la sentenza d’appello (art. 157 c.p.).

Il principio di diritto espresso

L'annullamento della sentenza di appello limitata al capo relativo alla confisca non consente di rilevare, in sede di legittimità, la prescrizione maturata dopo la pronuncia di secondo grado, nel caso in cui siano inammissibili i motivi di ricorso relativi ai capi afferenti ai singoli reati, ostandovi l'autonomia sussistente tra il rapporto processuale ad essi relativi e quello riguardante la confisca.

Tradotto in termini pratici, la Corte afferma che, se il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità sui punti riguardanti i reati, quel rapporto processuale diventa definitivo: su di esso non può calare la pronuncia estintiva per prescrizione eventualmente maturata dopo l’appello. Il giudice di legittimità, quindi, può e deve intervenire solo sul capo “confisca”, unico ancora aperto, lasciando in vita la statuizione di colpevolezza.

Raccordo con norme e precedenti giurisprudenziali

Il principio trova fondamento in più disposizioni:

  • Art. 578-bis c.p.p.: disciplina l’esecuzione della confisca in caso di prescrizione, evidenziando come il rapporto patrimoniale possa proseguire autonomamente.
  • Art. 624 c.p.p.: l’annullamento parziale non travolge le parti di sentenza coperte da giudicato.
  • Art. 157 c.p.: regola generale sulla prescrizione, ma la sua rilevabilità è condizionata all’esistenza di un rapporto processuale ancora pendente.

La Cassazione richiama, in linea di continuità, le Sezioni Unite M. S. (n. 3423/2021) e G. P. (n. 6903/2017), che hanno consacrato il principio di autonomia funzionale dei diversi capi di sentenza. Più di recente, gli arresti n. 26807/2023 e n. 29518/2023 avevano già confermato l’impossibilità di estendere la dichiarazione di prescrizione a capi ormai definitivi.

La decisione in commento aggiunge un tassello: persino quando il Supremo Collegio annulla una parte della decisione (la confisca), non può per ciò solo riscontrare la prescrizione sopravvenuta sulla colpevolezza se il ricorso era inammissibile su quel fronte.

Implicazioni pratiche per difensori e imputati

La sentenza costituisce un monito, soprattutto in ottica difensiva:

  • Curare l’ammissibilità del ricorso è imprescindibile; in caso contrario, ogni questione futura (compresa la prescrizione sopravvenuta) resterà preclusa.
  • Il difensore deve valutare attentamente se concentrare le doglianze sulla misura patrimoniale o proporre, in modo puntuale, anche censure sulla responsabilità.
  • Gli uffici giudiziari, dal canto loro, trovano un ulteriore argomento per distinguere nettamente le due fasi: accertamento del reato e sorte dei beni confiscati.

Conclusioni

La sentenza n. 15868/2025 ribadisce che in Cassazione nulla si crea e nulla si distrugge: ciò che è divenuto definitivo non può essere rimesso in gioco neppure dalla prescrizione sopraggiunta. La confisca, viceversa, può essere annullata e riesaminata perché costituisce un rapporto processuale separato. Per gli operatori del diritto penale—avvocati, PM e giudici—si rafforza l’esigenza di una strategia processuale che tenga conto dei rigidi confini tracciati tra i diversi capi di sentenza, confini che la Suprema Corte sorveglia con sempre maggior fermezza.

Bufete de Abogados Bianucci