Potestà dei genitori e sottrazione internazionale dei minori: commento alla Cass. civ., Ord. n. 30123 del 2017

La sentenza n. 30123 del 2017 della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione sul tema della sottrazione internazionale dei minori e sulla definizione di residenza abituale. Questo caso ha coinvolto un padre, G.R.C., che ha contestato il trasferimento del figlio in Italia da parte della madre, G.E., senza il suo consenso. La Corte ha ribadito che la residenza abituale del minore deve essere determinata tenendo conto della sua situazione di fatto e dei legami affettivi che lo collegano a un determinato luogo.

Il concetto di residenza abituale

La Corte ha chiarito che la residenza abituale non può essere definita sulla base di semplici progetti futuri dei genitori, ma deve riflettere una situazione concreta. È fondamentale considerare dove il minore ha trascorso la maggior parte del suo tempo e quali relazioni ha sviluppato. In questo caso, il bambino aveva vissuto per la maggior parte della sua vita in Italia, e la madre aveva un diritto di custodia effettiva.

La residenza abituale deve intendersi come il luogo in cui il minore ha il centro dei propri legami affettivi.

Normativa di riferimento

La sentenza si basa su importanti normative, tra cui la Convenzione dell'Aja del 1980 e il Regolamento CE n. 2201/2003. Questi strumenti giuridici stabiliscono chiaramente che, in caso di sottrazione internazionale, il concetto di residenza abituale deve essere interpretato in funzione dell'interesse superiore del minore. In particolare, l'articolo 12 della Convenzione stabilisce che l'azione per il rimpatrio deve essere proposta entro dodici mesi dalla sottrazione, ma la Corte ha sottolineato che il rispetto di questo termine non esclude una valutazione di merito.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza della Cassazione evidenzia l'importanza di tutelare i diritti del minore e di considerare il suo interesse superiore in tutte le decisioni che lo riguardano. La definizione di residenza abituale è cruciale in questi casi, e i giudici devono prestare particolare attenzione ai legami affettivi del minore e alla sua situazione concreta. La sentenza n. 30123 del 2017 si inserisce in un filone giurisprudenziale che mira a garantire una protezione adeguata dei minori coinvolti in situazioni di conflitto tra genitori.

Studio Legale Bianucci