Pianificare un viaggio con un figlio minore è un momento di gioia, ma può trasformarsi in una fonte di ansia quando si è l'unico genitore ad accompagnarlo. Che si tratti di una vacanza all'estero o di un breve spostamento, la legge italiana prevede regole precise per tutelare il benessere del minore, richiedendo il consenso di entrambi i genitori. Comprendere queste normative è il primo passo per garantire un'esperienza serena e senza imprevisti legali. In qualità di avvocato esperto in diritto di famiglia a Milano, l'avv. Marco Bianucci assiste quotidianamente genitori separati, divorziati o non coniugati nell'affrontare queste delicate procedure, assicurando che ogni spostamento avvenga nel pieno rispetto della legge e dell'interesse superiore del bambino.
La normativa italiana, in linea con le convenzioni internazionali, stabilisce che per l'espatrio di un minore è necessario il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Questo principio si applica indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati, separati, divorziati o non conviventi. Il consenso si manifesta primariamente all'atto della richiesta dei documenti di identità validi per l'espatrio, come la carta d'identità o il passaporto. Per viaggiare, il genitore accompagnatore dovrà essere munito non solo dei propri documenti e di quelli del figlio, ma anche di una dichiarazione di assenso scritta da parte dell'altro genitore, soprattutto per viaggi fuori dall'Unione Europea. Questo documento, preferibilmente con firma autenticata, attesta la conoscenza e l'approvazione del viaggio, specificandone meta e durata.
Il disaccordo tra genitori riguardo a un viaggio del figlio rappresenta una situazione complessa. Quando un genitore nega il proprio consenso senza un giustificato motivo che metta a rischio il minore, l'altro genitore non è privo di tutele. La legge consente di rivolgersi al Giudice Tutelare del tribunale competente. Quest'ultimo, dopo aver ascoltato entrambi i genitori e valutato la situazione, può emettere un'autorizzazione sostitutiva. La decisione del giudice si basa esclusivamente sull'interesse preminente del minore: se il viaggio è considerato un'opportunità di crescita, svago o istruzione e non presenta pericoli, il consenso negato verrà verosimilmente superato da un provvedimento giudiziale.
L'approccio dell'avv. Marco Bianucci, avvocato esperto in diritto di famiglia a Milano, è fondato sulla prevenzione e sulla risoluzione strategica. Lo studio non si limita a intervenire quando il conflitto è già sorto, ma offre consulenza preventiva per definire accordi chiari e redigere moduli di consenso inattaccabili, che possano prevenire future discussioni. Qualora il disaccordo persista, l'avv. Bianucci fornisce assistenza qualificata nel procedimento davanti al Giudice Tutelare, preparando un ricorso solido e ben documentato che evidenzi come il viaggio rappresenti un beneficio per il minore. L'obiettivo è sempre quello di proteggere i diritti del bambino e del genitore, trasformando un potenziale conflitto in una soluzione rapida e serena.
Per gli spostamenti sul territorio nazionale, la legge non richiede formalmente un consenso scritto dell'altro genitore. Tuttavia, per evitare qualsiasi tipo di contestazione, specialmente in contesti di elevata conflittualità, è sempre consigliabile avere con sé una comunicazione scritta o un accordo che attesti il consenso dell'altro genitore, anche solo tramite email o messaggio.
Se uno dei due genitori è di fatto irreperibile e non è possibile ottenerne il consenso, è necessario rivolgersi al Giudice Tutelare. Sarà necessario dimostrare l'irreperibilità e l'impossibilità di contattare l'altro genitore. Il giudice, verificata la situazione e l'assenza di pregiudizio per il minore, potrà concedere l'autorizzazione necessaria per il rilascio dei documenti e per l'espatrio.
È buona norma che la dichiarazione di assenso sia specifica per ogni singolo viaggio, indicando chiaramente le date di partenza e di ritorno e la destinazione. Un'autorizzazione generica e senza limiti di tempo potrebbe non essere accettata alle frontiere o potrebbe essere fonte di futuri contenziosi. È preferibile redigerne una nuova per ogni occasione.
Partire con un figlio minore senza il consenso esplicito dell'altro genitore può integrare il reato di sottrazione internazionale di minore, un illecito grave con conseguenze penali e civili significative. Anche per viaggi brevi, tale comportamento può compromettere i rapporti con l'altro genitore e portare a conseguenze legali serie, inclusa la revisione delle condizioni di affidamento.
Se sta pianificando un viaggio con suo figlio e desidera assicurarsi che ogni aspetto legale sia gestito con la massima cura, o se sta incontrando difficoltà nell'ottenere il consenso necessario, è fondamentale agire con tempestività e cognizione di causa. Contatti lo Studio Legale Bianucci a Milano per una consulenza. L'avv. Marco Bianucci analizzerà la sua specifica situazione per fornirle l'assistenza necessaria a tutelare i suoi diritti e garantire la serenità del suo viaggio. Lo studio ha sede in Via Alberto da Giussano, 26.