Affrontare una separazione o un divorzio solleva una delle domande più delicate per un genitore: come garantire ai propri figli una presenza equilibrata e costante di entrambe le figure genitoriali. Sempre più spesso si sente parlare di residenza alternata e tempi paritetici, soluzioni che mirano a superare il tradizionale modello del genitore collocatario prevalente. Comprendere quando e come sia possibile applicare questi regimi è il primo passo per tutelare il benessere dei minori. In questo percorso, il supporto di un avvocato matrimonialista a Milano con esperienza nella gestione di dinamiche familiari complesse diventa essenziale per orientare le scelte e definire accordi sostenibili.
È importante fare chiarezza su alcuni concetti chiave. La legge italiana (L. 54/2006) ha stabilito come regola l'affidamento condiviso, secondo cui le decisioni più importanti per la vita dei figli devono essere prese di comune accordo da entrambi i genitori. Tuttavia, l'affidamento non va confuso con il collocamento, che riguarda la residenza abituale del minore. La residenza alternata, o collocamento paritetico, rappresenta una specifica modalità di attuazione dell'affidamento condiviso. Con questo regime, il figlio trascorre periodi di tempo quasi uguali presso l'abitazione di ciascun genitore, mantenendo con entrambi un rapporto continuativo e paritario. Non si tratta di una divisione matematica dei giorni, ma di un progetto di bigenitorialità effettiva, costruito sull'interesse supremo del minore.
L'applicazione della residenza alternata non è automatica, ma viene valutata dal giudice caso per caso, basandosi su criteri rigorosi volti a proteggere l'equilibrio psicofisico del figlio. I fattori principali presi in considerazione, soprattutto dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano, includono:
Questo è il principio cardine. Il giudice valuta se un'alternanza di residenze possa giovare al bambino, considerando la sua età, le sue abitudini, la sua capacità di adattamento e le sue relazioni sociali. Per i bambini molto piccoli, ad esempio, potrebbe essere preferita una maggiore stabilità abitativa, pur garantendo frequentazioni molto ampie con l'altro genitore.
Una condizione quasi indispensabile è che i genitori vivano a breve distanza. Questo permette al figlio di mantenere invariato il proprio contesto sociale e scolastico: stessi amici, stessa scuola, stesse attività pomeridiane. Una distanza eccessiva renderebbe l'organizzazione quotidiana insostenibile e dannosa per il minore.
La residenza alternata richiede un dialogo costante e una notevole capacità di collaborazione tra i genitori. È necessario un accordo solido sulla gestione della quotidianità, sulle scelte educative e sulla risoluzione dei conflitti. Un'alta litigiosità tra le parti è spesso considerata un ostacolo insormontabile all'applicazione di questo regime.
L'approccio dell'avv. Marco Bianucci, avvocato esperto in diritto di famiglia a Milano, si concentra su un'analisi pragmatica e personalizzata di ogni nucleo familiare. L'obiettivo non è perseguire un modello astratto, ma trovare la soluzione più funzionale per quel specifico bambino e quei specifici genitori. In primo luogo, si procede a una valutazione approfondita della fattibilità di un percorso di genitorialità paritetica, analizzando la distanza logistica, la compatibilità degli stili di vita e la reale volontà di cooperazione. Successivamente, l'avv. Bianucci assiste i genitori nella stesura di un piano genitoriale dettagliato, un documento fondamentale che disciplina non solo la suddivisione dei tempi, ma anche la gestione delle spese, delle vacanze e di ogni aspetto pratico della vita del figlio, prevenendo così futuri conflitti.
Anche in caso di tempi paritetici, può essere previsto un assegno di mantenimento a carico del genitore economicamente più forte. Questo perché l'assegno non serve solo a coprire i costi del tempo trascorso con il figlio, ma a garantire al minore lo stesso tenore di vita presso entrambe le abitazioni. Tuttavia, l'importo è generalmente inferiore rispetto a un collocamento prevalente e si privilegia il mantenimento diretto, con suddivisione delle spese straordinarie.
Se non c'è accordo, la decisione spetta al giudice. Il genitore che richiede la residenza alternata dovrà dimostrare che questa soluzione risponde al concreto interesse del figlio e che sussistono tutte le condizioni pratiche (vicinanza delle case, buona capacità di dialogo). Il giudice ascolterà entrambe le parti e, se lo ritiene necessario, anche il minore che abbia compiuto 12 anni.
È un tema dibattuto. Molti tribunali ritengono che per i bambini in età prescolare sia fondamentale una maggiore stabilità abitativa con una figura di riferimento prevalente. Tuttavia, non è escluso a priori. Si possono prevedere regimi di frequentazione molto ampi e progressivi, che evolvono verso tempi paritetici man mano che il bambino cresce e acquisisce maggiore autonomia.
I termini sono spesso usati come sinonimi. Tecnicamente, la 'residenza alternata' implica un doppio domicilio del minore, con alternanza della residenza anagrafica. Il 'collocamento paritetico' o 'a tempi paritari' si concentra sulla suddivisione quasi uguale del tempo che il figlio trascorre con ciascun genitore, mantenendo una sola residenza anagrafica principale, solitamente per ragioni pratiche e burocratiche.
Se sta affrontando una separazione e desidera esplorare la possibilità di un affidamento con tempi paritetici, è cruciale ricevere un parere legale basato su una profonda conoscenza della materia. L'avv. Marco Bianucci, con consolidata esperienza come avvocato matrimonialista presso il suo studio di Milano in via Alberto da Giussano 26, può aiutarla a valutare la situazione specifica, illustrando le reali prospettive e definendo la strategia più efficace per tutelare il suo rapporto con i figli. Contatti lo studio per fissare un primo consulto e analizzare nel dettaglio il suo caso.