Quali obblighi gravano su chi custodisce un cane – o più cani – quando dall’animale può derivare un pericolo per l’incolumità altrui? La Corte di Cassazione, Sez. 4 penale, con la sentenza n. 15701 del 22 aprile 2025, offre una risposta netta: il mero detentore assume una posizione di garanzia e risponde di omicidio colposo se non adotta «ogni cautela» idonea a evitare aggressioni. Il caso nasce dal decesso di un passante, finito in un fiume durante la fuga da tre dei quattro cani di proprietà dell’imputato, G. D. P., fuggiti da un varco nella recinzione.
La Corte d’Appello de L’Aquila aveva condannato l’imputato ritenendo sussistente il nesso causale fra l’omessa custodia e la morte della vittima. Davanti alla Cassazione, la difesa lamentava l’assenza di una condotta colposa specifica, sostenendo che la presenza di una recinzione fosse sufficiente. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la responsabilità penale.
La Corte richiama la nozione di posizione di garanzia, che impone a chi dirige o controlla una fonte di pericolo di impedire l’evento dannoso. Nel caso degli animali potenzialmente pericolosi, tale obbligo si traduce in:
In tema di omicidio colposo, la posizione di garanzia, assunta anche dal mero detentore di un animale, impone l’obbligo di controllo e di custodia dello stesso mediante l’adozione di ogni cautela valevole a prevenire aggressioni a terzi, non essendo sufficiente, a tal fine, che l’animale sia custodito in un luogo privato o, comunque, recintato, in quanto è richiesta una sua collocazione concretamente idonea a evitare che si sottragga alla custodia o al controllo del detentore.
In altre parole, non basta “il recinto”: occorre verificare costantemente che esso sia integro, idoneo all’indole dell’animale e privo di varchi. Il detentore deve prevedere possibili falle strutturali e intervenire tempestivamente. La Corte ha ritenuto prevedibile la fuga dei cani attraverso un’apertura già esistente, e perciò colposa l’omissione di vigilanza.
Sotto il profilo penale, la sentenza consolida l’orientamento secondo cui l’art. 672 c.p. (omessa custodia di animali) può fungere da norma cautelare di riferimento per integrare la colpa specifica nell’omicidio colposo quando l’evento letale si verifica. Sul piano civilistico, la responsabilità ex art. 2052 c.c. resta autonoma e di natura oggettiva: il proprietario o detentore risponde dei danni a meno che non dimostri il caso fortuito, prova che – alla luce della decisione – diventa particolarmente gravosa.
La pronuncia si inserisce anche nel solco della direttiva UE 2019/1937 sul principio di precauzione: gestire una fonte di rischio comporta l’obbligo di prevenire anche eventi rarissimi ma concretamente prevedibili.
La sentenza n. 15701/2025 rappresenta un monito per tutti i proprietari o detentori di animali: la responsabilità penale non si arresta al cancello di casa. Chiunque custodisca un cane – a maggior ragione più cani – deve valutare costantemente l’efficacia dei mezzi di contenimento e, se necessario, adottare ulteriori precauzioni (museruola, doppio recinto, sorveglianza). In caso contrario, il rischio non ricade solo in termini di sanzioni amministrative, ma può tradursi in gravi conseguenze penali fino all’imputazione per omicidio colposo.