Cass. civ., Sez. III, Ord., n. 36504 del 2023: Onere della prova nel risarcimento danni da emotrasfusione

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 36504 del 2023 offre una significativa riflessione riguardo all’onere della prova in materia di risarcimento danni da emotrasfusione. La Corte, in risposta a un ricorso presentato dai familiari di un paziente deceduto a causa di complicazioni derivanti da emotrasfusioni infette, ha evidenziato l’importanza della documentazione sanitaria e del nesso causale tra le trasfusioni e la patologia diagnosticata. Questo articolo analizza le implicazioni di tale decisione, fornendo un quadro più chiaro sul tema.

Il caso sottoposto alla Corte di Cassazione

Il caso riguarda D.D., affetto da thalassemia maior, il quale, a causa di emotrasfusioni infette, ha sviluppato una grave epatopatologia che ha portato alla sua morte. I familiari hanno tentato di ottenere un risarcimento dal Ministero della Salute, ma le loro richieste sono state rigettate dai tribunali inferiori per mancanza di prova del nesso causale. La Corte d’Appello di Catania ha confermato tale decisione, negando il valore probatorio di documenti cruciali.

La Corte ha ribadito che il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa.

Principi giuridici in gioco

La Corte ha richiamato principi fondamentali in materia di prova, in particolare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e quello della disponibilità della prova. I ricorrenti sostenevano che il Ministero non avesse mai contestato l’esistenza del nesso causale tra le trasfusioni e la patologia, un punto che, secondo la giurisprudenza, non necessiterebbe di ulteriore prova.

  • Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Principio della disponibilità della prova.
  • Principio di vicinanza della prova.

Conclusioni e prospettive future

La sentenza della Corte di Cassazione rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei cittadini in situazioni di questo tipo. Accogliendo il ricorso e rinviando il caso alla Corte d’Appello di Catania, la Cassazione ha sottolineato l’obbligo del giudice di considerare adeguatamente la documentazione prodotta e di giustificare la mancata ammissione di consulenze tecniche. Questo potrebbe aprire la strada a una maggiore tutela dei diritti delle vittime di danni derivanti da emotrasfusioni infette e, più in generale, a una riflessione più ampia sull’onere della prova in materia civile.

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