Con la sentenza n. 10083 del 4 febbraio 2025 (dep. 13 marzo 2025) la VI Sezione penale della Corte di Cassazione torna sul tema, spesso foriero di prassi difformi nei tribunali di merito, della sospensione del procedimento con messa alla prova (SPMP) e della sua eventuale revoca. Il caso riguardava V. S., imputato innanzi al Tribunale di Taranto, al quale era stata applicata la SPMP; a seguito di rinvio «per la verifica della messa alla prova», il giudice revocava il beneficio. La difesa denunciava lesione del diritto di difesa, poiché l’avviso non recava espresso riferimento alla possibile revoca. La Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha fissato un principio di diritto di sicura rilevanza pratica.
L’art. 464-octies c.p.p. tutela il contraddittorio, disponendo che, prima di revocare la SPMP, il giudice debba disporre la comparizione delle parti, indicando l’oggetto dell’udienza. La sentenza in commento chiarisce che la formula «udienza per la verifica della messa alla prova» contiene, in sé, l’intero spettro degli esiti possibili: prosecuzione o revoca. Non occorre, dunque, un’ulteriore specificazione. Secondo la Corte:
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il rinvio dell'udienza disposto "per la verifica della messa alla prova", senza un esplicito riferimento ai presupposti per disporne la revoca, prefigurando gli opposti epiloghi del procedimento speciale, è idoneo a garantire il contenuto informativo dell'avviso di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen. e a salvaguardare i diritti di difesa rispetto all'adozione di una revoca "a sorpresa".
In altre parole, la Corte reputa sufficiente un avviso che lasci intuire la possibile revoca, purché sia chiaro che l’udienza avrà a oggetto lo stato di attuazione del programma.
La decisione si pone in linea di continuità con i precedenti n. 45.889/2019 e n. 22.955/2024, citati dalla stessa Corte, ove era già stata valorizzata la necessità che l’imputato non subisca decisioni inaspettate. La novità sta nell’ulteriore specificazione che la semplice dizione «per la verifica» supera il vaglio di legittimità, senza bisogno di formule sacramentali.
Per gli avvocati, la pronuncia segnala l’importanza di:
La Corte enfatizza, inoltre, il principio di leale collaborazione processuale: la SPMP non è un automatismo premiale, ma un percorso che richiede responsabilità dell’imputato e costante monitoraggio giudiziale.
La sentenza n. 10083/2025 offre un punto di equilibrio tra garanzie difensive e funzionalità del rito speciale. L’avviso “per la verifica della messa alla prova” è ritenuto sufficiente, a patto che l’imputato possa effettivamente difendersi. Resta, comunque, onere della difesa dimostrare di aver adempiuto al programma o, in alternativa, di aver subito un vulnus informativo concreto. Ogni studio legale chiamato a gestire procedure di messa alla prova dovrà, alla luce di tale orientamento, curare sia il contenuto dell’avviso che la raccolta di prove circa l’effettivo svolgimento delle prescrizioni.