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Fatture per Operazioni Inesistenti: La Cassazione e la Responsabilità del Potenziale Utilizzatore (Sentenza n. 10400/2024) | Studio Legale Bianucci

Fatture per Operazioni Inesistenti: La Cassazione e la Responsabilità del Potenziale Utilizzatore (Sentenza n. 10400/2024)

Nel complesso panorama del diritto penale tributario, la questione della responsabilità di chi riceve o potrebbe utilizzare fatture per operazioni inesistenti rappresenta da sempre un punto di delicato equilibrio. La recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 10400 del 19 novembre 2024 (depositata il 17 marzo 2025), si inserisce in questo dibattito con una pronuncia di notevole rilevanza, chiarendo i confini del concorso di reato e l'applicabilità dell'articolo 110 del Codice Penale in tali contesti. Questa decisione, che ha visto come imputato la B. M. S.R.L. e come estensore il Dott. A. A., annulla con rinvio una precedente decisione del Tribunale della Libertà di Salerno, offrendo importanti spunti di riflessione per professionisti e imprese.

Il Concorso di Reato nelle Frodi Fiscali: Un Principio Fondamentale

La sentenza in esame affronta la tematica del concorso di persone nel reato, specificamente nel contesto delle fatture per operazioni inesistenti. Il Codice Penale, all'articolo 110, stabilisce che «quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti». Questo principio generale è il pilastro su cui si fonda la responsabilità penale condivisa, estendendosi anche ai reati tributari, che spesso vedono la partecipazione di più soggetti con ruoli diversi.

La Corte di Cassazione si è concentrata sul caso del «potenziale utilizzatore» di tali documenti, ovvero colui che, pur non avendo magari ancora concretamente impiegato le fatture false per fini di evasione fiscale, si trova in una posizione tale da poterlo fare. La questione cruciale è se tale soggetto possa essere considerato un concorrente nel reato commesso dall'emittente delle fatture, secondo le regole ordinarie del concorso di reati, o se debba applicarsi una disciplina derogatoria prevista dalla legislazione speciale in materia tributaria.

Il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti, se ne sussistono i presupposti, può concorrere con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile, in tal caso, il regime derogatorio previsto dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. (Fattispecie cautelare relativa a cessione del credito fiscale cd. "bonus facciate", in cui, non risultando contestato ai destinatari delle fatture inesistenti il delitto di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 d.lgs. citato, la Corte ha sostenuto che nessuna norma impedisce di ritenere applicabile anche al destinatario della fattura emessa dal futuro cessionario del credito l'ordinaria disciplina del concorso di reati di cui al successivo art. 8).

Questa massima è di fondamentale importanza. Essa chiarisce che il soggetto che potrebbe utilizzare documenti o fatture fittizie non è automaticamente escluso dalla responsabilità penale. Anzi, se ci sono i presupposti (ovvero se la sua condotta rientra nelle fattispecie di concorso di cui all'Art. 110 c.p., come ad esempio l'accordo o l'agevolazione dell'emittente), egli può essere chiamato a rispondere insieme a chi ha emesso le fatture. La sentenza specifica che, in questi casi, non si applica il regime speciale di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Quest'ultimo articolo, infatti, prevede una non punibilità per il soggetto che si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se la condotta non ha inciso sulla determinazione dell'imposta o se l'imposta è stata comunque versata. Tuttavia, la Cassazione stabilisce che questa deroga non opera quando si configura un concorso di reato con l'emittente.

Il D.Lgs. 74/2000 e la Specificità del Concorso

Il Decreto Legislativo n. 74/2000 è la normativa di riferimento per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. In particolare:

  • Art. 2 D.Lgs. 74/2000: Punisce la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
  • Art. 8 D.Lgs. 74/2000: Sancisce che chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è punito con la reclusione.
  • Art. 9 D.Lgs. 74/2000: Riguarda l'utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti, prevedendo, come detto, condizioni di non punibilità in determinate circostanze.

La Corte ha esaminato una fattispecie cautelare legata alla cessione del credito fiscale del cosiddetto

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